Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dopo subentro nella pratica (TAR Campania n. 1292 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la sopravvenuta riapertura del procedimento amministrativo e il trasferimento della pratica ad altra Prefettura, a seguito di istanza di subentro della società datrice, determinano la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in assenza di contrarie deduzioni della parte ricorrente, non è più ravvisabile alcun interesse attuale e concreto a una pronuncia di merito. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, mentre il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, richiesto in suo favore ai sensi del D.P.C.M. del 21.12.2021. La motivazione dell’atto si fondava sulla scadenza del visto senza che fosse stato comunicato l’ingresso del lavoratore e la richiesta di registrazione del contratto entro otto giorni.
La parte ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. del 21.12.2021, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Nella fase cautelare il Tribunale aveva respinto l’istanza, facendo espressamente salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente alla luce della nuova documentazione versata in giudizio.
Successivamente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato documentazione dalla quale emerge che la Prefettura ha riaperto il procedimento, acquisendo tra l’altro l’istanza di subentro della società datrice, con rilascio del nulla osta in favore della ricorrente e trasferimento della pratica alla Prefettura di Napoli per competenza.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando una precedente decisione della Sezione su identica fattispecie. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in assenza di contrarie deduzioni della parte ricorrente e alla luce delle ultime allegazioni di causa, non risulta più ravvisabile un interesse attuale e concreto idoneo a imporre un vaglio di merito.
Quanto alle spese, tenuto conto della definizione in rito, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti. Il contributo unificato resta a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, condividendo il Collegio la valutazione di infondatezza delle originarie doglianze espressa in sede cautelare. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate nel provvedimento.
Nota della Redazione
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