Credito ricerca scientifica, indicazione in dichiarazione integra atto negoziale (Cass. civ. Sez. V n. 10422 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l’indicazione del credito d’imposta che deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, integra un atto negoziale, in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale. Il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza, né può superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge. Ne deriva che la dichiarazione integrativa non sana l’omessa indicazione del credito nel quadro RU.

Il Fatto

La società contribuente aveva proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600, relativa all’IRES dell’anno di imposta 2011. L’Ufficio aveva disconosciuto il credito d’imposta per la ricerca scientifica, ritenendolo indebitamente compensato perché non correttamente indicato nel quadro RU del modello unico. La contribuente sosteneva di aver presentato una dichiarazione integrativa per correggere l’errore, qualificandolo come formale.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la decisione era stata riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva annullato la cartella sul rilievo della legittimità della dichiarazione integrativa e dell’avvenuta documentazione del credito. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione della disciplina degli incentivi fiscali per la ricerca scientifica e del decreto ministeriale invocato — sono strettamente connessi e vengono esaminati congiuntamente. La Corte li ritiene fondati, richiamando il principio consolidato espresso in materia dalla propria giurisprudenza.

Secondo tale orientamento, recepito nella motivazione, l’indicazione del credito d’imposta da effettuarsi a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo di concessione del beneficio integra un atto negoziale. Essa non si limita a rappresentare un dato, ma manifesta la volontà di avvalersi dell’agevolazione, affermando la rispondenza dell’attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore.

Da questa qualificazione discende una conseguenza precisa: il contribuente che ha omesso l’indicazione non può invocare il generale principio di emendabilità della dichiarazione fiscale. Tale principio opera, infatti, solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge.

La Corte richiama sul punto i propri precedenti conformi, tra cui Cass. n. 11070 del 09/05/2018, Cass. n. 34266 del 15.11.2021 e Cass. n. 10029 del 2018. La sentenza impugnata, essendosi discostata da tali principi, viene cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

Quanto alle spese, le alterne vicende processuali giustificano la compensazione integrale di quelle dei gradi di merito; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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