Natura di accertamento e non di condanna dell’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. che dispone il deposito dell’indennità di espropriazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12871 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’ordinanza emessa all’esito di un giudizio in materia di indennità di espropriazione per pubblica utilità, che ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza tra l’indennità definitiva e quella già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna. Essa è pertanto soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e non nella misura del 3% prevista dalla lett. b) della medesima disposizione per le pronunce con effetti condannatori. L’ordine di deposito, infatti, costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, non già il bene della vita che l’espropriato intende realizzare con il giudizio. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. non sussiste quando la questione risulti superata da una decisione implicita di rigetto, incompatibile con la soluzione adottata.
Il Fatto
A seguito di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, il Tribunale di Napoli, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., aveva condannato il Comune al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma stabilita dal Commissario ad acta e quella già depositata. Sulla base di tale provvedimento, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro nella misura del 3%, ritenendo la natura condannatoria della pronuncia.
La Commissione Tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, il quale proponeva appello sostenendo la corretta applicazione dell’aliquota dell’1%. Il giudice di secondo grado accoglieva il gravame, qualificando l’ordinanza come pronuncia di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui l’Amministrazione lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle proprie eccezioni relative alla natura condannatoria dell’atto. Il motivo è stato ritenuto infondato, valorizzando il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di adottare un provvedimento sulla domanda o sull’eccezione. Nel caso di specie, le eccezioni dell’Ufficio dovevano ritenersi implicitamente rigettate, in quanto superate e travolte dalla soluzione adottata dal giudice di merito. La reiezione implicita di una tesi difensiva è censurabile non per omessa pronunzia, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione: evenienza non ricorrente nella fattispecie.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’ordinanza, nella parte in cui ordina il deposito della differenza, contenga una statuizione di condanna. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, in quanto volto a una surrettizia rivalutazione del merito, e in parte infondato.
Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 34759/2024, Cass. n. 18430/2021, Rv. 661802, Cass. n. 21697/2021, Cass. n. 38045/2022), la Suprema Corte ha ribadito che la sentenza che, all’esito del giudizio di opposizione alla stima, accerti l’importo dell’indennità e disponga il deposito della differenza non ha natura di condanna. L’ordine di deposito non costituisce il petitum dell’azione, ma un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, finalizzato alla tutela dei terzi creditori. Tali principi sono stati estesi anche all’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., che svolge la medesima funzione indipendentemente dalla sua connotazione formale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197