Rinuncia alla riserva d’appalto irrevocabile una volta comunicata alla stazione appaltante (Cass. civ. Sez. I n. 2049 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina degli appalti pubblici di cui al r.d. n. 350/1895, applicabile ratione temporis, non è ammissibile da parte dell’appaltatore la revoca della rinuncia alla riserva. La rinuncia alla riserva costituisce atto dismissivo di un diritto di credito e, come tale, ha natura recettizia: ai sensi dell’art. 1236 cod. civ. essa produce l’effetto estintivo nel momento in cui viene portata a conoscenza della stazione appaltante, divenendo da quel momento irrevocabile. Il rigoroso sistema di decadenze posto dagli artt. 53, 54 e 64 r.d. n. 350/1895 a tutela della pubblica amministrazione impedisce di attribuire all’iscrizione della riserva un’efficacia meramente provvisoria e di fondare su di essa la revocabilità dell’atto dismissivo. La rinuncia produce conseguenze equipollenti all’omissione della riserva, con la decadenza dell’appaltatore dal potere di contestare i dati contabili e la definitività degli stessi, con efficacia soggettivamente relativa al solo appaltatore.
Il Fatto
La curatela di una società fallita, subentrata a un’impresa appaltatrice, conveniva in giudizio l’assessorato regionale per ottenere il pagamento delle somme iscritte a quattro riserve e l’accertamento della fondatezza di una quinta, relativa alla penale per ritardata ultimazione dei lavori. Il rapporto contrattuale risaliva al 1990 e riguardava la costruzione di un tratto di banchine portuali.
Il Tribunale rigettava le domande sulle prime quattro riserve e riduceva parzialmente la penale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava il debito della curatela. Proponeva allora ricorso per cassazione la curatela, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso, rigettandola: il vizio della notifica all’Avvocatura distrettuale anziché generale è sanato ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario, che dimostra il raggiungimento dello scopo.
Il nucleo della decisione riguarda la revocabilità della rinuncia alla riserva. La ricorrente sosteneva che la riserva, soggetta alla condicio iuris della conferma con la sottoscrizione del conto finale, avesse natura interinale e che, di conseguenza, anche la rinuncia fosse revocabile. Il Collegio dissentiva da questa impostazione.
La Corte muove dalla distinzione tra rinuncia a diritti reali, effettivamente non recettizia, e rinuncia a diritti di credito, che ha natura recettizia e trova la propria disciplina nella remissione di debito di cui all’art. 1236 cod. civ. La riserva è una pretesa economica che l’appaltatore rivolge alla stazione appaltante: la rinuncia rientra dunque nella seconda categoria e si perfeziona con la comunicazione al destinatario, divenendo irrevocabile.
Il principio non subisce eccezioni nella disciplina speciale. Il rigoroso regime di decadenze degli artt. 53, 54 e 64 r.d. n. 350/1895 risponde all’esigenza di certezza e di tempestivo controllo della spesa pubblica, consentendo all’amministrazione di verificare le contestazioni e valutare l’opportunità di mantenere o recedere dal rapporto. Il dovere di conferma delle riserve con la sottoscrizione del conto finale è strumento a favore della P.A., non già titolo di revocabilità in capo all’appaltatore.
La Corte ribadisce poi che l’appaltatore che esegue il progetto del committente deve comunque segnalare gli errori progettuali e risponde dei vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità nella deduzione della violazione di legge e per la loro natura di sollecitazione a una rivalutazione del merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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