Termini perentori della VIA e silenzio della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Calabria n. 973 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, per i progetti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, come stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Essi decorrono dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico e devono condurre alla conclusione del procedimento entro complessivi centosessanta giorni. L’inerzia serbata dall’amministrazione oltre tale termine integra un silenzio illegittimo, che il giudice amministrativo accerta, ordinando all’autorità di provvedere. La perentorietà del termine impedisce di considerare l’attività istruttoria della Commissione come causa giustificativa dell’inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 7 agosto 2024 l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA, in relazione a un progetto di impianto eolico di potenza complessiva superiore a 70 MW, rientrante tra i progetti prioritari ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il MASE ha pubblicato la documentazione il 17 settembre 2024, avviando la fase di consultazione conclusasi il 17 ottobre 2024; dopo integrazioni documentali, una nuova consultazione è stata attivata il 12 maggio 2025 e si è chiusa il 27 maggio 2025.

A fronte del perdurante silenzio del Ministero, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la condanna alla conclusione del procedimento, lamentando la violazione degli artt. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e 2 della legge n. 241/1990, oltre ai principi di buon andamento e di massima diffusione delle fonti rinnovabili. L’amministrazione si è costituita con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il regime dei termini applicabile ai progetti che rientrano nel PNIEC, per i quali l’istruttoria tecnica è svolta dalla Commissione PNRR-PNIEC secondo gli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 24 prescrive che dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA, entro trenta giorni per le osservazioni e i pareri.

L’art. 25, comma 2-bis, impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento. Nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previo concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Il comma 7 qualifica perentori tutti i termini del procedimento.

Trasponendo tale regime alla fattispecie, il Collegio rileva che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 24 febbraio 2025, in relazione alla prima consultazione, ovvero entro il 19 ottobre 2025, in relazione alla seconda. Ne deriva che, decorsi inutilmente i complessivi centosessanta giorni dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico, il ricorso è tempestivo e il silenzio del Ministero è illegittimo.

Il Tribunale richiama i propri precedenti (TAR Calabria, Sez. I, sentenza 9 febbraio 2026, n. 252 e sentenza 4 maggio 2026, n. 819), prendendo posizione rispetto all’opposto orientamento (TAR Basilicata, Sez. I, 1° luglio 2024, n. 338). In accoglimento della domanda, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE e ordina allo stesso di concludere il procedimento di VIA entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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