Obbligo di corresponsione della Carta docente secondo sentenza del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1701 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sul titolo azionato, ove risultino integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. L’obbligo di conformazione al giudicato non tollera l’inerzia dell’ente pubblico, sicché il giudice ordina l’esecuzione entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora è accolta secondo il parametro dell’interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, e cessa all’insediamento del Commissario o al soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione dei relativi buoni di importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, secondo le modalità del DPCM 28.11.2016. Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Non essendo stata data esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e, occorrendo, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato e accolto. È stato ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIM, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
È stata altresì accolta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo emerse valide ragioni ostative. Il Collegio ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessano all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di quelle degli atti successivi alla sentenza e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nel dispositivo il compenso del Commissario è stato determinato in € 500,00 e le spese in € 700,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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