Revoca porto d’armi annullata per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Lazio n. 925 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi, pur rientrando nell’ambito di una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza circa il pericolo di abuso delle armi, deve essere sorretta da un’istruttoria accurata e da una motivazione che dia conto della ponderazione di tutti gli elementi acquisiti nel procedimento. È illegittimo il provvedimento di revoca che, in presenza di una certificazione medica favorevole rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale all’esito di un colloquio clinico, si fondi esclusivamente su generiche e imprecisate informazioni di ambito familiare, senza esplicitare le ragioni per cui tali evidenze non siano state ritenute sufficienti a escludere il pericolo di abuso. L’omessa o insufficiente valutazione delle controdeduzioni e dei documenti presentati dall’interessato integra i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di eccesso di potere.
Il Fatto
Nella serata del 24 luglio 2025 il ricorrente aveva una discussione con la coniuge, in quanto non intendeva vendere la propria motocicletta, sebbene non la utilizzasse da circa un anno perché sottoposto a terapie oncologiche. Durante la notte si allontanava da casa e vi faceva ritorno solo nel pomeriggio del giorno successivo; la moglie, preoccupata, aveva richiesto l’intervento della Polizia, che aveva proceduto al ritiro cautelare delle armi e munizioni regolarmente detenute e del titolo autorizzativo.
Con decreto del Questore di Latina veniva disposta la revoca della licenza di porto d’armi, motivata con riferimento all’episodio occorso e a informazioni di ambito familiare, secondo cui le cure oncologiche avrebbero provocato stress e instabilità psico-fisica. Il ricorrente, dopo aver presentato memorie difensive e una certificazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL attestante l’assenza di patologie psichiatriche, impugnava il provvedimento deducendo eccesso di potere per carenza e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il provvedimento risultava motivato con esclusivo riferimento all’episodio del 24 luglio 2025, qualificabile come mero alterco, non essendo emerso alcun elemento di aggressione o minaccia, e alle informazioni familiari circa lo stato di stress del ricorrente. Ha quindi accertato che, all’esito della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente aveva trasmesso all’Amministrazione una memoria di controdeduzioni, corredata dalla certificazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Latina, che attestava la piena normalità delle condizioni psicofisiche, l’equilibrio timico nella norma e l’assenza di patologie psichiatriche.
La Corte ha osservato che di tale documentazione, ritualmente acquisita all’istruttoria procedimentale, non risultava un’adeguata valutazione, essendo il provvedimento motivato con il solo e generico inciso secondo cui, dalle memorie e dalla documentazione sanitaria, non si poteva concludere positivamente l’iter amministrativo. Tale omissione è stata ritenuta idonea a concretizzare i vizi dedotti.
Il Collegio ha ricordato che, sebbene l’autorizzazione all’uso delle armi non costituisca un diritto e sia soggetta a una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità amministrativa, tale valutazione deve essere condotta all’esito di un’accurata istruttoria, ponderando tutti gli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, la valutazione del pericolo di abuso risultava fondata esclusivamente su generiche informazioni familiari, senza alcuna effettiva considerazione della certificazione medica favorevole, non essendo sufficiente il laconico riferimento all’impossibilità di un diverso esito procedimentale. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto affetto da violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento e rinvio all’Amministrazione per un nuovo esame della fattispecie.
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Nota della Redazione
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