Proroga dei termini della CTU e rinvio dell’udienza pubblica (TAR Sardegna n. 223 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’ambito del proprio potere istruttorio, può accordare la proroga dei termini per il deposito della consulenza tecnica d’ufficio qualora il consulente presenti una motivata richiesta, rimodulando il cronoprocesso e rinviando l’udienza di trattazione del merito a data successiva. La rimodulazione dei termini processuali costituisce esercizio del potere discrezionale del Collegio, funzionale al corretto svolgimento dell’istruttoria e alla completezza del contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto dal Comune di Villaputzu nei confronti della società Va.Tur. Porto Corallo s.r.l., per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione di lottizzazione stipulata nel 1980 e per la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in 456.536,00 euro.
Nella fase cautelare e istruttoria del giudizio, il Tribunale aveva già disposto con ordinanza collegiale n. 661 del 2025 una consulenza tecnica d’ufficio, rinviando la causa all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 per il prosieguo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la richiesta di proroga presentata in data 21 gennaio 2026 dal consulente tecnico d’ufficio delegato, che ha motivato l’istanza con la necessità di completare le attività peritali. Il TAR ha ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento, considerando la complessità dell’accertamento tecnico richiesto e l’esigenza di garantire un’istruttoria completa.
Nel rimodulare i termini processuali, il Tribunale ha stabilito un nuovo cronoprogramma: invio della bozza di CTU ai consulenti tecnici di parte entro il 15 marzo 2026; deposito delle eventuali osservazioni da parte dei consulenti di parte entro il 30 marzo 2026; deposito della relazione peritale definitiva entro il 15 aprile 2026.
L’ordinanza ha inoltre rinviato l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio al 24 giugno 2026, al fine di consentire l’espletamento delle attività istruttorie nei termini assegnati e il pieno esercizio del contraddittorio tra le parti attraverso le osservazioni dei consulenti di parte.
La decisione si inserisce nell’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che può modulare i termini dell’istruttoria peritale in ragione delle esigenze concrete emerse nel corso dell’incarico, senza che ciò pregiudichi il diritto delle parti a un giudizio equo e completo.
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Nota della Redazione
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