Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non condizionata dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione (TAR Basilicata n. 244 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. dall’aggiudicatario per ottenere l’accesso integrale alle offerte tecniche delle imprese concorrenti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, medio tempore, le concorrenti non abbiano impugnato l’aggiudicazione nel termine decadenziale. In tal caso, l’eventuale accoglimento della domanda di accesso non potrebbe produrre alcuna utilità concreta, non essendovi più contestazioni pendenti in grado di rimettere in discussione l’esito della gara. La domanda di accesso è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto alla tutela giurisdizionale, che viene meno con il consolidamento dell’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata aggiudicataria del Lotto n. 3 di una procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, impugnava la determinazione di aggiudicazione nella parte in cui era stata respinta l’istanza di oscuramento della propria offerta tecnica, mentre erano state accolte le analoghe istanze presentate dalle due imprese concorrenti. Con il ricorso, notificato dopo l’aggiudicazione, la società chiedeva l’annullamento parziale del provvedimento e l’accertamento del diritto di accedere alle intere offerte tecniche delle concorrenti. Tali istanze erano giustificate dall’esigenza di verificare l’eventuale errore nell’attribuzione dei punteggi e la congruità delle offerte, a tutela del proprio interesse alla conservazione dell’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la società ricorrente, dopo la costituzione della stazione appaltante, aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le imprese concorrenti non avevano proposto impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione entro il termine di legge. Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di improcedibilità.
La motivazione si fonda sul principio per cui l’interesse alla decisione del ricorso in materia di accesso agli atti di gara deve essere valutato in concreto al momento della decisione. Poiché le concorrenti non hanno contestato l’aggiudicazione in favore della ricorrente, quest’ultima non ha più alcuna necessità di difendersi da pretese avversarie, né di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti. L’accoglimento della domanda di accesso non produrrebbe, quindi, alcun effetto utile, essendo venuta meno ogni situazione giuridica di controinteresse alla conservazione del provvedimento favorevole.
La Corte ha concluso dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo necessario esaminare le censure sostanziali relative alla disparità di trattamento nell’accoglimento delle istanze di oscuramento delle offerte. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che richiede la persistenza di un interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio, non essendo sufficiente il mero interesse astratto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo eccezionali motivi legati alla peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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