Simulazione e legittima: il legittimario agisce come terzo (Cass. civ. Sez. II n. 29821 del 27.10.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in simulazione per la reintegrazione della quota di riserva, ancorché erede di una delle parti contraenti, non soggiace alle limitazioni probatorie previste per le parti originarie, potendo avvalersi del regime di cui all’art. 1417 c.c..

La circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal de cuius, abbia fatto riferimento alla quota di successione ab intestato non implica che egli abbia inteso far valere i diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa.

Il Fatto

La figlia del de cuius, premesso che il padre si era spogliato in vita di tutti i propri beni, conveniva in giudizio la sorella del padre, chiedendo l’accertamento della simulazione di un atto di divisione e di una successiva vendita, atti che dissimulavano una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente reintegra della proprietà in suo favore.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in applicazione del principio della ragione più liquida, la riformava, ritenendo che l’attrice, avendo agito quale erede legittima senza spendere la qualità di legittimaria, non potesse considerarsi terza rispetto all’atto impugnato e non potesse quindi avvalersi della prova per presunzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, afferma che deve darsi continuità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16535/2020, secondo cui la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito ex lege.

Il richiamo alla quota di successione ab intestato non implica l’abdicazione alla qualità di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento della simulazione sia stato richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa. Il legittimario che agisce in simulazione per tutelare la propria quota di riserva si pone in posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo.

Ne consegue che egli può giovarsi del più favorevole regime probatorio di cui all’art. 1417 c.c., sottraendosi alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione che operano in linea di principio anche per l’erede della parte contraente. Tale regime è applicabile non solo quando l’azione di simulazione miri alla reintegrazione in senso proprio tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche quando sia volta al recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma.

La corte di merito ha erroneamente obliterato la dedotta insufficienza del relictum, circostanza che, rendendo necessaria l’azione di simulazione per il soddisfacimento dei diritti del legittimario, non poteva ingenerare equivoci in ordine alla finalità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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