La cambiale vale promessa di pagamento: l’onere della prova spetta al debitore (Cass. civ. n. 8169 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione, in sede di opposizione allo stato passivo, di un pagherò cambiario protestato e l’allegazione dei fatti che ne hanno determinato l’emissione integrano l’esercizio sia dell’azione cartolare sia dell’azione causale. La cambiale conserva, anche nei rapporti personali tra emittente e beneficiario, il valore di promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.. Ne consegue che l’onere di provare l’insussistenza del rapporto fondamentale sottostante all’emissione del titolo incombe sul debitore che ne eccepisca il difetto di causa, non già sul creditore. Il giudice del merito, in tema di prova presuntiva, deve valutare gli elementi indiziari dapprima analiticamente e poi complessivamente, senza negare valore a singoli indizi solo perché atomisticamente considerati non univoci.
Il Fatto
Un soggetto, creditore di una società poi fallita sulla base di un pagherò cambiario di euro 170.000,00 garantito da ipoteca, domandava l’ammissione al passivo del fallimento. Il giudice delegato rigettava l’istanza e il tribunale, in sede di opposizione, confermava il rigetto, ritenendo non provata l’erogazione del finanziamento sottostante e giudicando incongrui gli elementi addotti, in particolare la delibera assembleare e la dichiarazione di riconoscimento del debito priva di data certa e con firma illeggibile.
Il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla disciplina cambiaria e sull’onere della prova, nonché, in via subordinata, sul valore della scrittura di riconoscimento sottoscritta da un soggetto agente in nome della società senza averne i poteri.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la connessione tra i primi due motivi, incentrati sull’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova. Il creditore, producendo il pagherò protestato e allegando i fatti che ne avevano causato l’emissione, aveva esercitato cumulativamente l’azione cartolare e quella causale. Il tribunale, invece, aveva erroneamente considerato esperita la sola azione causale.
Sotto altro profilo, la S.C. ha chiarito che, anche in caso di esercizio dell’azione causale, la cambiale ha comunque valore di promessa di pagamento tra le parti. Pertanto, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., incombe sul debitore l’onere di provare l’insussistenza del rapporto fondamentale. Il giudice di merito ha quindi invertito l’onere probatorio, chiedendo al creditore di dimostrare l’erogazione del finanziamento anziché pretendere dal curatore la prova che alcuna somma era stata mutuata.
Infine, la Corte ha censurato la motivazione del decreto impugnato per non aver seguito il corretto iter valutativo della prova per presunzioni. Il giudice ha svalutato singolarmente gli indizi senza considerarne la possibile valenza complessiva: la mancata corrispondenza tra gli assegni e la somma asseritamente mutuata, il lasso temporale tra emissione del titolo e ricevuta, l’omessa indicazione nelle scritture contabili, così come la dichiarazione di riconoscimento del debito. Tale valutazione atomistica contrasta con il principio per cui più indizi, singolarmente deboli, possono acquisire forza probatoria se valutati nella loro sintesi, in un rapporto di vicendevole completamento.
In accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Nota della Redazione
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