Valore di subentro in concessione autostradale e limiti del potere del CIPE (TAR Lazio n. 500 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore di subentro nelle concessioni autostradali costituisce l’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante a quello uscente per le opere assentite e non ancora ammortizzate alla data del trasferimento della gestione. Esso non può mai convertirsi in un importo negativo o a debito del concessionario uscente, né può essere versato all’entrata del bilancio dello Stato. L’amministrazione concedente è estranea al rapporto di subentro, che intercorre soltanto tra gestore uscente e concessionario subentrante, salvo che il subentrante manchi e la concessione ritorni al concedente. Le delibere CIPE che impongono unilateralmente criteri di quantificazione del valore di subentro e dei benefici della protratta gestione sono illegittime per carenza di base normativa o convenzionale e per violazione dell’art. 23 Cost., risolvendosi in una direttiva rivolta al concedente e non in un atto vincolante per il concessionario.
Il Fatto
La società concessionaria uscente gestiva la tratta autostradale A22 Brennero-Modena in regime di prorogatio dal 30 aprile 2014, data di scadenza della concessione, in attesa del nuovo affidamento. Con ricorso introduttivo ha impugnato la delibera CIPE n. 68/2018, che al punto 4 prescriveva il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del valore di subentro ove risultato a debito del concessionario, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione. Con successivi motivi aggiunti ha gravato le delibere CIPE n. 24/2019, n. 59/2019 e n. 38/2019, nonché la nota del Ministero delle infrastrutture che richiedeva la predisposizione di un piano economico-finanziario provvisorio.
La controversia investe la disciplina dei rapporti economici nel periodo post-contrattuale e i limiti del potere regolatorio del CIPE sulla remunerazione del gestore uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 25, comma 2, della Convenzione, che obbliga il concessionario uscente a proseguire l’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione e gli riconosce il diritto a un indennizzo, da parte del subentrante, per le opere non ammortizzate. Il rinvio alla direttiva ministeriale n. 283/1998 e la disciplina dell’art. 178, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 confermano che il valore di subentro è un credito del concessionario uscente verso quello subentrante. Esso può estinguersi per effetto dell’ampliamento del periodo di ammortamento, ma non può mai tramutarsi in un debito.
Ne deriva l’illegittimità del punto 4 della delibera n. 68/2018, che configura un valore di subentro “a debito” del concessionario da versare allo Stato. L’art. 13-bis d.l. n. 148/2017 pone il valore di subentro a carico del concessionario subentrante, escludendo il concedente dal rapporto di subentro, salvo il caso in cui il subentrante manchi.
Il Collegio accoglie anche il terzo motivo: le delibere CIPE non possono incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del concessionario. Nella fase post-contrattuale le parti sono tenute a un obbligo di rinegoziazione secondo buona fede. Le delibere assumono la valenza di direttiva per il MIT, ma non possono vincolare la concessionaria senza una mediazione negoziale, in assenza di una norma di legge che attribuisca il relativo potere al CIPE.
Sulla scorta di Cons. Stato, sez. V, n. 7478 del 10 novembre 2021, il Collegio ritiene fondato anche il motivo autonomo avverso la delibera n. 59/2019, i cui punti da 2.1 a 2.7 sostituiscono in via figurativa e retroattiva un nuovo schema tariffario a quello convenzionale, unico applicabile fino al subentro.
Inammissibili per carenza di interesse, invece, i primi motivi aggiunti, per la valenza esortativa del punto 5 della delibera n. 24/2019, e i secondi motivi aggiunti nella parte relativa alla delibera n. 38/2019, per il principio di specialità rispetto alla delibera n. 59/2019.
Nota della Redazione
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