L’ottemperanza non richiede la preventiva diffida se il termine dilatorio è decorso (TAR Lazio n. 4412 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato nei confronti della Pubblica Amministrazione è proponibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della decisione passata in giudicato, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non è richiesta alcuna formale diffida ad adempiere quando il decorso del termine rende la P.A. automaticamente inadempiente. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine fissato dal giudice, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la riserva di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum da parte dell’Amministrazione, la stessa ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo altresì la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza documentare alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ha rilevato che la notifica della sentenza in forma esecutiva era avvenuta in data 19.04.2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 18.10.2025. Poiché da tale ultima data erano decorsi ben oltre i centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 quale termine dilatorio per l’esercizio di azioni esecutive nei confronti della P.A., la domanda è stata ritenuta senz’altro proponibile.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la sentenza era stata depositata nelle forme di cui all’art. 114, secondo comma, c.p.a. e che, come da attestazione del 23.09.2025, era passata in giudicato. Ha inoltre constatato che nessun pagamento solutorio era intervenuto, nonostante l’obbligo di conformarsi al giudicato gravante sull’Amministrazione. L’inerzia è stata quindi qualificata come inadempimento, con conseguente accoglimento del ricorso.
La sentenza ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica della decisione, nominando sin d’ora il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia nel successivo termine di sessanta giorni. È stata altresì riservata l’applicazione della penalità di mora in caso di persistente inottemperanza.
Quanto alle sorti economiche del giudicato, il TAR ha precisato che sulla somma complessivamente dovuta maturano gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, ex art. 1282 c.c., trattandosi di credito liquido ed esigibile. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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