Il rimborso IVA richiesto solo in dichiarazione e la decadenza biennale: ultrapetizione se la CTR applica d’ufficio la prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16095 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario è inammissibile la domanda riconvenzionale, poiché il giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità, formale e sostanziale, degli atti impositivi elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di appello che applica il termine di prescrizione decennale al credito IVA richiesto a rimborso, senza che il contribuente abbia allegato in fatto la circostanza dell’esposizione del credito nel campo della dichiarazione dedicato alle somme richieste a rimborso, incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., dovendo il relativo presupposto essere dedotto dalla parte e non già rilevato d’ufficio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il diniego di rimborso di crediti IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma, accoglieva l’appello della società.
Il giudice d’appello riteneva applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale al diritto al rimborso, sul presupposto che l’esposizione del credito nei quadri della dichiarazione annuale costituisse univoca manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’avvenuta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR applicato la prescrizione decennale senza che la contribuente avesse allegato nel ricorso introduttivo di aver formulato istanza di rimborso mediante esposizione del credito in dichiarazione. Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiva la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’applicabilità del termine di decadenza biennale non avendo la società compilato il campo specifico per le somme richieste a rimborso.
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, ritenendolo chiaramente illustrato con l’indicazione delle norme violate e la riproduzione degli atti processuali. Nel merito, lo accoglie: dall’esame degli atti emerge che la contribuente non aveva formulato alcuna censura in ordine all’esposizione del credito nel campo specifico della dichiarazione, circostanza peraltro ammessa nel controricorso. La CTR, applicando la prescrizione decennale senza verificare il presupposto dell’esposizione in dichiarazione, è incorsa nel vizio di ultrapetizione.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui la società deduceva l’omessa pronuncia sull’eccezione di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, la Cassazione lo dichiara inammissibile, richiamando il principio per cui nel processo tributario non è possibile formulare domande riconvenzionali, essendo il giudizio limitato al controllo di legittimità degli atti impositivi elencati all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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