Valutazione globale degli abusi e ordine di demolizione in zona vincolata (TAR Campania n. 8375 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi edilizi abusivi, la valutazione ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione deve essere globale e non atomistica, poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. L’intervento che nel suo complesso determini un’oggettiva alterazione del pregresso stato dei luoghi è idoneo a reggere la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. La pendenza di una domanda di condono edilizio non impedisce la misura ripristinatoria quando le opere realizzate successivamente costituiscano un quid novi rispetto all’originario immobile oggetto dell’istanza. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico l’intervento è comunque soggetto alla previa autorizzazione di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione con cui il Comune ha ordinato la demolizione di opere abusive edificate su un’area di sua proprietà. Il verbale di accertamento descrive un manufatto originario destinato ad abitazione di circa 53 mq, già oggetto di due ordinanze di demolizione del 1995, ampliato fino a circa 136 mq, oltre alla realizzazione di una veranda con servizio igienico, di un’area cortilizia e di un pollaio.

Il provvedimento richiama sopralluoghi risalenti al 1995, 2000, 2008, 2009 e da ultimo al 9 febbraio 2022. Tutte le opere ricadono in zona vincolata sotto il profilo sismico e paesaggistico. Per il solo immobile originario era stata presentata nel 1995 una istanza di condono, tuttora pendente; per le altre opere non risultano titoli legittimanti. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico articolato motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 27, 31 e 38 d.P.R. 380/2001, della legge n. 47/1985, del d.P.R. n. 31/2017 e degli artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004. La difesa si fonda su due argomenti: la pendenza del condono relativo al manufatto di 53 mq e la riconducibilità delle opere minori a interventi manutentivi, assentibili con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria.

Il Tribunale rileva che la ricorrente isola le singole violazioni edilizie, concentrando le difese sugli ultimi accertamenti del 2022 — la sostituzione della copertura della veranda e l’apposizione di una lampada — e trascurando il quadro complessivo. L’accertamento del 9 febbraio 2022 richiama espressamente i precedenti del 1995, 2000, 2008 e 2009, nei quali era già stata rilevata la trasformazione dell’immobile mediante ampliamento, costruzione della veranda e del pollaio.

Il passaggio centrale è metodologico. Nel vagliare un intervento consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, n. 629/2024, Cons. Stato, sez. VI, n. 6235 del 2021 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 5796/2025. Applicando tale criterio, gli abusi, globalmente considerati, hanno modificato in modo radicale l’assetto originario, costituendo un quid novi anche rispetto alla domanda di condono: la pendenza dell’istanza non paralizza quindi la misura ripristinatoria.

Sul piano paesaggistico, l’intervento ricade in zona vincolata e soggetta alle prescrizioni del P.T.P. della Penisola Sorrentina; l’alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi imponeva la previa autorizzazione paesaggistica. Il Tribunale aggiunge che l’attitudine delle opere a determinare un’oggettiva alterazione del pregresso stato dei luoghi è di per sé idonea a reggere la demolizione. Non rileva la qualificazione dell’opera come manutentiva: quand’anche la si ritenesse tale, la sanzione sarebbe comunque doverosa, poiché gli interventi non sono supportati né dalla comunicazione asseverata né dall’autorizzazione paesistica. Il ricorso è quindi respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *