Riammissione lista elettorale: integrazione sottoscrizioni valida se presentata entro il termine (TAR Valle d’Aosta n. 32 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di presentazione delle liste elettorali, la presentazione di un nuovo modulo di sottoscrizione, completo di contrassegno, generalità dei candidati e firme autenticate, effettuata entro il termine di scadenza, non configura un’ipotesi di tardivo soccorso istruttorio, ma il legittimo esercizio della facoltà di presentare la lista. L’eventuale carenza di elementi di congiunzione tra i fogli delle firme e quello con il contrassegno può essere sanata dalla produzione di un unico modulo idoneo, purché tempestiva. In tale evenienza, la presenza di una sola lista nel comune costituisce circostanza inequivoca della consapevolezza dei firmatari circa la riferibilità delle sottoscrizioni a quella specifica compagine.
Il Fatto
Il sindaco e il vicesindaco di un comune, per la lista civica di riferimento, presentavano alla Commissione elettorale la documentazione per la partecipazione alle elezioni comunali. Accortisi che i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori non erano materialmente congiunti al foglio recante il contrassegno, gli interessati provvedevano tempestivamente, nella stessa giornata, a presentare un nuovo modulo in formato A3, comprendente contrassegno, candidati e diciassette sottoscrizioni autenticate.
Ciononostante, la Commissione elettorale escludeva la lista, ritenendo i fogli originari irregolari e l’integrazione successiva inammissibile per l’inapplicabilità del soccorso istruttorio in materia elettorale. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando in primo luogo un profilo di natura procedimentale. La circostanza che entro il termine di scadenza fosse stato presentato un nuovo modulo, completo e con firme autenticate, non contestata dall’Amministrazione, ha portato il Collegio ad escludere che nel caso di specie venisse in rilievo l’istituto del soccorso istruttorio. Tale istituto opera a valle del termine per la presentazione dell’offerta, mentre nel caso di specie la produzione del modulo integrativo era avvenuta entro il termine stesso. L’impiego di un unico foglio, recante il contrassegno e le firme, è stato ritenuto pienamente idoneo ad attestare la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista, con un numero di firme superiore al minimo previsto dalla legge regionale.
In secondo luogo, il Collegio ha affrontato il merito della questione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i moduli aggiuntivi di sottoscrizione devono essere congiunti al foglio con il contrassegno da elementi certi. Tuttavia, ha valorizzato il recente indirizzo giurisprudenziale che ammette deroghe in presenza di circostanze che rendano inequivoca la volontà dei firmatari. Nel caso di specie, la presentazione di una lista unica è stata considerata una peculiarità decisiva, in grado di attestare in modo certo la consapevolezza dei sottoscrittori e la riferibilità delle firme alla lista stessa.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e riammissione della lista alla competizione elettorale. Le peculiarità del caso e la varietà della casistica giurisprudenziale hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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