Valutazione negativa del militare giustificata da un solo episodio illecito (TAR Marche n. 114 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione dell’impiego del personale militare, la sussistenza, nel periodo di riferimento, anche di una sola condotta tenuta in grave violazione dell’obbligo di fedeltà e del buon andamento dell’amministrazione è sufficiente a giustificare la perdita di più valutazioni rispetto al periodo pregresso. La gravità del fatto, ove contestata in giudizio, deve essere provata dall’amministrazione, mentre il giudice amministrativo dispone di accesso pieno alla cognizione e alla valutazione del fatto. Sul piano dell’onere motivazionale, la citazione, nel provvedimento valutativo, di gravi lacune sul piano etico è sufficiente a integrare il dovere di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990, potendo la documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione integrare il quadro probatorio dell’episodio posto a fondamento della dequotazione. Sussiste, infine, un principio di reciproca e opportuna influenza tra fase disciplinare e fase valutativa dell’impiego, per cui una condotta illecita in sede penale o disciplinare può e deve riverberarsi anche nel percorso impiegatizio del responsabile.
Il Fatto
Il ricorrente è un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 1988 e destinatario, fino al 2016, di valutazioni sempre positive. Con scheda valutativa n. 38 del 21 ottobre 2017 gli veniva attribuito, per il periodo gennaio-settembre 2017, il giudizio di inferiore alla media, motivato con riferimento a carenze di irreprensibilità, correttezza e rettitudine e alla necessità di rimodulare la posizione di impiego.
Il giudizio trovava origine nella pendenza di un procedimento penale per un episodio di furto di denaro contante ai danni di un’anziana automobilista, in occasione di un controllo stradale effettuato da una pattuglia comprendente il ricorrente. L’istanza di accesso ai fogli di servizio veniva respinta e il militare impugnava sia la scheda valutativa sia il diniego di accesso, lamentando il difetto di imparzialità dei valutatori, l’illogicità della valutazione e la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo nella parte relativa al diniego di accesso: all’esito dell’ordinanza istruttoria, l’amministrazione aveva depositato in giudizio tutti i documenti richiesti, sì che il ricorrente aveva potuto proporre motivi aggiunti fondati proprio su tale documentazione.
Nel merito, il ricorso è infondato. La censura di violazione dell’art. 690 del d.lgs. n. 66/2010 non è condivisibile: i valutatori non erano stati delegati alle indagini, affidate invece a un reparto dipendente dal Comando Provinciale, e dunque non sussisteva alcun conflitto di interessi. I valutatori conoscevano la dimensione naturalistica del fatto, senza svolgere attività investigativa.
Dirimente è il contesto in cui è maturata la valutazione. La relazione del superiore gerarchico ricostruisce la denuncia della donna e l’individuazione della pattuglia che aveva eseguito il controllo; l’autorità giudiziaria iscriveva gli indagati e delegava le indagini al Nucleo Investigativo. Il ricorrente, dopo un’iniziale reticenza, ammetteva la propria corresponsabilità. Il Tribunale osserva che il contesto non è mai stato contestato nella sua dimensione naturalistica.
Il collegio afferma che una sola condotta, tenuta in grave violazione degli obblighi di fedeltà, giustifica la dequotazione della valutazione. La causa del giudizio negativo era indicata dal revisore, e l’impossibilità di offrire ulteriori dettagli nella sede valutativa trovava ragione nel segreto investigativo. La documentazione prodotta in giudizio non è motivazione postuma, ma esplicazione dell’onere della prova a carico dell’amministrazione. Spettava al privato rappresentare una consistenza diversa dei fatti, ciò che non è avvenuto. Infondata è anche la censura sulla finalità sanzionatoria della valutazione.
Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite.
Nota della Redazione
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