Silenzio inadempimento: l’inerzia non sussiste se la domanda è improcedibile per carenza di delega (TAR Lombardia n. 3327 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’inerzia ravvisabile ex artt. 117 e 31 c.p.a. quando l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza del privato con una richiesta di integrazione documentale, e tale richiesta non sia stata contestata nelle sedi opportune né ottemperata. La richiesta di integrazione, ove finalizzata a comprovare la sussistenza di un valido potere di rappresentanza in capo al legale che agisce per conto del privato, palesa l’impossibilità di esaminare la domanda fino alla produzione dei documenti mancanti, rendendo la stessa improcedibile allo stato degli atti. In tale evenienza, il ricorso avverso il silenzio deve essere respinto, difettando il presupposto stesso dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale con visto per lavoro subordinato e non avendo perfezionato il contratto di lavoro per la sopravvenuta indisponibilità del datore, chiedeva alla Prefettura una dichiarazione utile al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ricevuta l’istanza, l’amministrazione inviava al difensore una comunicazione con cui rappresentava la necessità di una delega formale, completa di tutti gli elementi essenziali. Il ricorrente, senza contestare la richiesta né fornire la documentazione, adiva il TAR lamentando l’illegittimità del silenzio e chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente il silenzio-inadempimento. L’amministrazione aveva infatti fornito riscontro con nota del 16.12.2025, rappresentando la necessità di integrare la delega, priva della data di sottoscrizione e di elementi essenziali. Tale carenza documentale, ad avviso del Tribunale, impedisce non solo la trattazione ma anche la presa in carico dell’istanza, non essendovi certezza sull’effettiva volontà del richiedente né sull’esistenza di un valido potere di rappresentanza del legale.
La sentenza valorizza il comportamento del ricorrente che, pur a fronte delle precisazioni dell’amministrazione, non ha ottemperato alla richiesta di integrazione né ha mosso obiezioni, manifestando così acquiescenza. In questo quadro, la domanda resta improcedibile e l’inerzia non è configurabile, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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