Valutazione delle offerte tecniche e sindacato del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 471 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche nelle gare pubbliche costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo il controllo di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La censura che si limiti a contrapporre la propria offerta a quella dell’aggiudicatario, senza indicare specificamente le informazioni omesse o eluse in applicazione dei criteri di valutazione, è generica e impone al giudice un’indagine non demandabile al sindacato giurisdizionale perché coperta da riserva di amministrazione. Deve presumersi che la commissione abbia ritenuto la proposta dell’aggiudicatario equivalente alla prestazione richiesta dal disciplinare e abbia sottoposto a vaglio critico ogni prestazione aggiuntiva ai fini del punteggio per le proposte migliorative.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta da un Comune per la gestione di un centro di accoglienza straordinaria, collocandosi al secondo posto in graduatoria. Con ricorso ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, deducendo l’illegittimità della procedura di gara per eccesso di potere, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, erronea valutazione dell’istruttoria e travisamento dei fatti.
Le censure investivano l’operato della commissione di gara nella verifica dei requisiti tecnici e nell’applicazione di diversi criteri del disciplinare: gestione amministrativa, assistenza generica alla persona, fornitura e igiene ambientale, proposte migliorative. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti eccependo l’inammissibilità dei motivi, in quanto richiedenti un sindacato di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, articolando la decisione in quattro nuclei argomentativi. Quanto alla prima censura, relativa al criterio “servizio di gestione amministrativa − illustrazione delle modalità di realizzazione”, il motivo è generico: la ricorrente si limita a sostenere che la propria offerta avrebbe meritato un punteggio superiore, senza indicare quali informazioni richieste dal disciplinare sarebbero state omesse. Per accertare i vizi dedotti, il giudice dovrebbe esaminare partitamente l’offerta dell’aggiudicataria e indagare quali dati sono stati elusi in applicazione dei criteri di valutazione: attività coperta da riserva di amministrazione e non demandabile al sindacato giurisdizionale.
Venendo al bonus economico per l’acquisto di derrate alimentari, il Tribunale lo ha ritenuto infondato oltre che generico. Deve presumersi che la stazione appaltante abbia considerato la proposta equivalente alla prestazione indicata nel disciplinare, condividendo le ragioni esposte dall’aggiudicataria (favorire l’autonomia dei nuclei familiari nella gestione della spesa). Del resto, anche la ricorrente ha offerto un servizio di ristorazione in sostituzione della fornitura di derrate, ritenuto parimenti equivalente dalla lex specialis.
Quanto alla mancata menzione dei materiali monouso e degli utensili, la censura presuppone l’assunzione esplicita dell’obbligo di fornire ogni singolo bene elencato nell’art. 26 del capitolato, previsto invece solo ai fini del rendiconto e della fatturazione dei costi da rimborsare. L’offerta dell’aggiudicataria prevede un bonus che comprende necessariamente quanto occorre per la preparazione e il consumo dei pasti; chi non sostiene né rendiconta tali costi non era tenuto a indicare in dettaglio i beni acquistabili.
Infine, la critica alle proposte migliorative è infondata: la ricorrente non indica quali prestazioni sarebbero già state valutate, né prova che il punteggio sia una sommatoria. Deve presumersi che la commissione abbia esaminato ogni prestazione aggiuntiva, premiando quelle inedite. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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