Riserva occupazione suolo pubblico ai soli esercizi di somministrazione legittima (TAR Toscana n. 1670 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica di un regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico costituisce atto a contenuto generale e, come tale, è sottratta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990. La previsione regolamentare che riserva l’occupazione di suolo pubblico di una piazza alle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande si appunta sull’elemento oggettivo dell’attività esercitata e non sul profilo soggettivo dell’esercente, con la conseguenza che il titolare di un esercizio di ristorazione non può occupare l’area per attività ulteriori e diverse. È esclusa la disparità di trattamento quando la norma sia destinata esclusivamente a una determinata categoria di attività. Il giudizio di legittimità del regolamento non si estende alla scelta amministrativa di riservare talune occupazioni a specifiche attività economiche, sindacabile solo nei limiti dell’eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di cartoleria, tabaccheria e noleggio di biciclette in una piazza del centro storico, presenta al Comune istanza di concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico su una superficie di poco inferiore ai dieci metri quadrati, destinata alla sosta delle biciclette.

Nelle more, il Consiglio comunale approva una deliberazione che modifica l’allegato al regolamento comunale in materia di canone patrimoniale di concessione, riservando le occupazioni della piazza alle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’ufficio competente dichiara quindi improcedibile la domanda del ricorrente. Questi impugna dinanzi al TAR sia la deliberazione sia il provvedimento di improcedibilità, deducendo il difetto di motivazione della scelta regolamentare, l’illogicità della previsione e il pregiudizio alla visibilità e all’accesso del proprio esercizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, attesa la palese infondatezza del ricorso nel merito.

Il primo motivo è respinto. La modifica di un atto generale, quale è per sua natura il regolamento, partecipa del medesimo carattere di generalità e resta pertanto sottratta all’obbligo di motivazione in forza dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, che esclude la motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. La censura di difetto di motivazione non è quindi configurabile.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la disposizione regolamentare, nel testo modificato, si appunta sull’elemento oggettivo dell’attività esercitata e non sul profilo soggettivo dell’esercente. Ne deriva che il titolare di un esercizio di ristorazione non è autorizzato a occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di altra attività: la norma è destinata esclusivamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Su queste basi il Tribunale esclude in radice la disparità di trattamento denunciata, peraltro allo stato meramente eventuale. La previsione sulla fascia di occupazione temporanea — che ha inizio a partire dalla canaletta di scolo delle acque meteoriche, distante cinque metri dai fabbricati — esclude inoltre ogni pericolo di occlusione dell’ingresso del locale del ricorrente ad opera di altre attività autorizzate. L’area interessata non potrebbe in alcun modo impedire l’accesso all’esercizio.

Il ricorso è dunque respinto nel suo complesso. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della novità delle previsioni regolamentari applicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *