Improcedibile il ricorso contro l’esclusione se non impugnata la graduatoria finale (TAR Campania n. 2495 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che abbia impugnato l’esclusione da un pubblico concorso e sia stato ammesso con riserva, superando le prove e conseguendo l’inserimento nella graduatoria finale, ha l’onere di impugnare anche la delibera di approvazione della graduatoria. L’ammissione con riserva produce il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendo la partecipazione alle prove concorsuali; gli ulteriori effetti conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole. La mancata impugnazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto finale non costituisce conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi.
Il Fatto
Il ricorrente, Avvocato iscritto all’albo professionale e dipendente a tempo indeterminato presso un’azienda sanitaria, partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami bandito da un’azienda ospedaliera per la copertura di due posti di Dirigente Avvocato. L’Amministrazione lo escludeva per asserita mancanza del requisito specifico di cui al punto c) del bando, relativo all’esperienza lavorativa quinquennale, e per mancata iscrizione all’Ordine professionale.
Il candidato chiedeva l’annullamento in autotutela dell’esclusione e, di fronte al silenzio serbato dall’Azienda, proponeva ricorso davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, la sufficienza dell’autocertificazione dei requisiti e la necessità del soccorso istruttorio. Nelle more del giudizio veniva ammesso con riserva alle prove, che superava, conseguendo l’inserimento nella graduatoria finale. L’Azienda eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata impugnata la delibera di approvazione della graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la richiesta del ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull’inserimento in graduatoria senza riserva. La domanda è respinta: l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l’esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendo la partecipazione alle prove. Gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dall’ordinamento l’atto di esclusione e a imporre all’Amministrazione di attribuire al vincitore tutti i vantaggi derivanti dal superamento del concorso.
Su questa base il TAR accoglie l’eccezione dell’Amministrazione e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La giurisprudenza consolidata afferma che la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione. Nei pubblici concorsi, l’atto finale di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto lesivo, non ne costituisce conseguenza inevitabile, poiché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso.
Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. V, 18.07.2025, n. 6341 e Consiglio di Stato sez. III, 16.06.2015, n. 3018, nonché la propria precedente pronuncia TAR Campania, sez. IX, n. 1361/2026, resa in un caso analogo relativo alla medesima procedura concorsuale. Ne deriva che il candidato il quale abbia impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che l’eventuale annullamento dell’esclusione abbia effetto caducante sulla graduatoria stessa.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha ammesso con riserva il ricorrente, insieme ad altri concorrenti esclusi, alla prosecuzione del concorso e allo svolgimento delle ulteriori prove; all’esito del loro superamento il candidato è stato inserito nella graduatoria finale. Tuttavia non ha impugnato tale ultimo provvedimento, determinando così l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. Essendo la decisione di natura processuale, il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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