Illegittimo il silenzio sulla richiesta di convocazione se l’Amministrazione non risponde con provvedimento espresso (TAR Veneto n. 1643 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, ha soppresso la fase della convocazione fisica delle parti dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione, sostituita dalla sottoscrizione telematica del contratto di soggiorno. Ne deriva che non sussiste più l’obbligo dell’Amministrazione di fissare l’appuntamento per la stipula del contratto, né l’inerzia su tale richiesta può essere qualificata come violazione di un dovere di convocazione. L’Amministrazione conserva, tuttavia, il dovere di concludere espressamente il procedimento avviato con l’istanza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, anche mediante un provvedimento in forma semplificata che dia conto del mutato quadro normativo. La mancata trasmissione del contratto di soggiorno non determina la revoca automatica del nulla osta, essendo richiesto un accertamento in contraddittorio sulla causa dell’omissione, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Una cittadina straniera, entrata regolarmente in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso, chiedeva alla Prefettura di essere convocata per formalizzare il primo ingresso e stipulare il contratto di soggiorno. L’istanza, inviata via PEC, restava priva di riscontro e la lavoratrice proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di fissare l’appuntamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, osservando che il d.l. n. 145/2024 ha inciso profondamente sul procedimento di ingresso per lavoro subordinato. Nel regime previgente la convocazione presso lo Sportello Unico costituiva un segmento necessario, sicché l’inerzia era suscettibile di integrare il silenzio-inadempimento. Il nuovo testo dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 impone invece al datore di lavoro di trasmettere telematicamente il contratto di soggiorno sottoscritto entro quindici giorni dall’ingresso, eliminando la necessità della presenza fisica delle parti, come confermato dai lavori preparatori.
La soppressione della convocazione non ha, tuttavia, eliminato le verifiche amministrative, che sono state riallocate in momenti diversi del procedimento. Il nuovo art. 22, comma 5-quinquies anticipa la verifica della persistente volontà del datore di lavoro prima del rilascio del visto, mentre il comma 5-ter prevede che la revoca del nulla osta per mancata trasmissione del contratto non possa essere automatica, richiedendo un accertamento sulla imputabilità dell’omissione al lavoratore. L’Amministrazione è quindi tenuta ad attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 7 l. n. 241/1990, verificando se la mancata trasmissione dipenda da causa non imputabile allo straniero, valutando anche l’eventuale sopravvenuta disponibilità di un diverso datore di lavoro.
Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale esclude che la lavoratrice possa pretendere la convocazione richiesta, ma ritiene comunque illegittima l’inerzia della Prefettura. L’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata. Una diversa conclusione attribuirebbe alla riforma l’effetto paradossale di esonerare l’Amministrazione da ogni interlocuzione con lo straniero in contrasto con i principi di trasparenza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., richiamandosi anche l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 9514 del 2026 sul difetto di affidamento del lavoratore.
Il ricorso è accolto nei limiti precisati e alla Prefettura è ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni, senza necessità di nominare fin da subito il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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