Valutazione dei titoli nella selezione dei ricercatori a tempo determinato (TAR Toscana n. 251 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato, il motivato giudizio analitico sui titoli richiesto dall’art. 24, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010 non impone una valutazione comparativa puntuale di ciascun titolo rispetto a quelli degli altri candidati. La commissione deve costruire il profilo complessivo di ogni candidato e apprezzarne gli elementi in un quadro unitario e sintetico. I titoli devono essere acquisiti al procedimento e considerati in quella valutazione globale, senza parcellizzazione. Le censure che investono il merito delle scelte tecnico-discrezionali della commissione sono infondate, salvo che non sia dimostrato un profilo di eccesso di potere.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale dell’Università di Pisa di approvazione della graduatoria per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settoreconcorsuale di Archeologia. Contestava i punteggi attribuiti dalla commissione, sostenendo che l’erronea valutazione di alcuni titoli — attività didattica, una pubblicazione e l’organizzazione e direzione di ricerche di gruppo — le avrebbe consentito di superare il punteggio del controinteressato e di conseguire il posto.
Con un secondo ricorso ha impugnato la delibera del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata e la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione, riproponendo le stesse argomentazioni. L’Università si è costituita eccependo l’improcedibilità del primo ricorso per mancata impugnazione degli atti finali, l’inammissibilità del secondo per impugnazione tardiva e, in ogni caso, l’inammissibilità delle censure perché attinenti al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali. Nel merito ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riunito i ricorsi per l’evidente connessione oggettiva, riferendosi gli atti impugnati alla medesima procedura. Ha poi precisato che la manifesta infondatezza delle censure consente di prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, pur non apparendo queste ultime del tutto prive di fondamento.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 24, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010, che richiede una valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Secondo l’orientamento consolidato richiamato — TAR Bari n. 772/2018 e TAR Campania Napoli n. 324/2017 — quel giudizio implica la costruzione del profilo complessivo del candidato, con elementi apprezzati non isolatamente ma correlati nell’insieme. La valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ogni titolo: altrimenti si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale.
Su questa base il Collegio ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni con cui la ricorrente ha parcellizzato il giudizio della commissione. Quanto all’attività didattica, ha verificato la correttezza dell’operato: le docenze universitarie sono state valutate, mentre la docenza presso un istituto culturale non universitario è stata esclusa. Le attività di supporto alla didattica sono state escluse perché nel curriculum non era precisata la natura dell’incarico né la tipologia contrattuale, mentre per le attività valorizzate la ricorrente aveva usato una formulazione più precisa.
Il Tribunale ha poi esaminato il coefficiente applicato alla pubblicazione, ritenuta curatela e non monografia in conformità a un criterio assunto dalla commissione nella prima riunione e applicato a tutti i candidati. Ha ritenuto espressione di potere discrezionale, immune da eccesso di potere, l’attribuzione di un peso minore ai progetti di ridotta caratura e la mancata valorizzazione di attività di coordinamento non dimostrate. Analogamente ha giudicato immuni da censure i punteggi riconosciuti al controinteressato, inclusa l’attività di lecturer svolta presso un’università estera.
In conclusione, l’infondatezza di tutte le censure ha condotto al rigetto dei ricorsi riuniti, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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