Revoca porto di fucile motivata da notizia di reato poi archiviata (TAR Toscana n. 253 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di armi ex art. 43 del T.U.L.P.S. rientra in un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, funzionale alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, non sussistendo un diritto soggettivo del cittadino a portare armi. Tale discrezionalità non esonera tuttavia l’amministrazione dall’obbligo di esternare le ragioni concrete della determinazione, le quali devono essere immuni da travisamento dei fatti e da palese illogicità. È pertanto illegittimo il provvedimento di revoca fondato esclusivamente su una mera notizia di reato rivelatasi inconsistente già in sede di indagini, con sequestro annullato dal tribunale del riesame e procedimento penale archiviato. Gli elementi sopravvenuti e non menzionati nel provvedimento non possono integrarne o rafforzarne in via postuma la motivazione, restando salva la possibilità per l’amministrazione di adottare un nuovo atto inibitorio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile ad uso sportivo, impugnava il decreto con cui il Questore di Lucca aveva revocato l’autorizzazione, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato alla Prefettura ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
La revoca si fondava, per relationem, su una nota della Compagnia Carabinieri che riferiva di una denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia e custodia delle stesse. Il ricorrente, allora vicesindaco, avrebbe omesso di denunciare la detenzione di armi e munizioni di proprietà del Comune, ricevute in restituzione da vigili urbani cessati dal servizio, e avrebbe custodito con imperizia la chiave della cassaforte in un luogo accessibile a terzi. Il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida del sequestro per difetto del fumus commissi delicti; la Cassazione aveva respinto il ricorso del P.M. e il procedimento era stato archiviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 43 del T.U.L.P.S. consente di ricusare la licenza a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, attribuendo all’amministrazione un potere latamente discrezionale. Tale ampiezza non elimina però l’onere di dare conto delle motivazioni che sorreggono la misura, che devono risultare esenti da vizi di travisamento o palese illogicità.
Su questo crinale il provvedimento non supera lo scrutinio di legittimità. Manca infatti una motivazione specifica e puntuale sulle ragioni della valutazione di non affidabilità, e gli elementi fattuali richiamati non appaiono particolarmente significativi. Il decreto questorile si limita a richiamare per relationem la nota dei Carabinieri sulla mancata denuncia e sull’omessa custodia delle armi.
Il Collegio valorizza l’esito delle vicende penali: il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida del sequestro per insussistenza del fumus, con restituzione al Comune, e la Cassazione aveva respinto il ricorso del P.M.; il procedimento era poi stato archiviato. La motivazione del riesame, giudicata congrua e condivisibile, escludeva l’omessa custodia e la detenzione abusiva, essendo le armi di proprietà comunale e il Sindaco, nella specie, ufficiale di pubblica sicurezza esonerato dall’obbligo di denuncia ex art. 38 del T.U.L.P.S..
Ne deriva che la revoca è stata comminata esclusivamente sulla base di una mera notizia criminis rivelatasi inconsistente già in sede di indagini. Quanto agli altri procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente, evocati dall’Avvocatura, il Collegio ne rileva l’estraneità al provvedimento impugnato: circostanze non menzionate non possono integrarne o rafforzarne in via postuma la motivazione, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di porle a base di un nuovo provvedimento inibitorio.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.