Cittadinanza: inerzia alle convocazioni e improcedibilità della domanda (TAR Lombardia n. 2 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che presenta domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 deve dimostrare, in ogni fase del procedimento, la persistenza dell’interesse al conseguimento del bene della vita richiesto. Tale dimostrazione non si esaurisce in dichiarazioni generiche, ma si realizza mediante la corretta esecuzione degli adempimenti indicati dall’amministrazione. Ove la procedura sia informatizzata e concentrata in un portale dedicato, le convocazioni e le richieste istruttorie possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nel modulo di domanda, e l’attenzione alle comunicazioni così inviate è esigibile nei confronti di chiunque, anche in assenza di PEC. Poiché la posta elettronica ordinaria non integra presunzione assoluta di conoscenza, l’amministrazione, di fronte al silenzio dell’interessato, deve notificare almeno il preavviso di diniego in formato cartaceo. Il richiedente che si allontani temporaneamente dal territorio nazionale assume su di sé ogni rischio relativo alla procedura, senza che l’amministrazione sia tenuta a concedere d’ufficio proroghe.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato mediante il portale telematico domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura ha dichiarato improcedibile l’istanza per manifesta mancanza di interesse, rilevando una serie di comportamenti omissivi.
In particolare, la richiedente non si era presentata a due appuntamenti fissati per la verifica della documentazione e per il colloquio linguistico, entrambi comunicati via posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. La Prefettura ha poi inviato una terza convocazione in formato cartaceo, qualificata come preavviso di diniego, notificata ex art. 140 cpc per l’assenza della destinataria. Anche a tale invito la ricorrente non ha dato riscontro. Contro il decreto prefettizio è stato proposto ricorso, deducendo il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la posizione del richiedente cittadinanza come destinatario di un onere di leale collaborazione, funzionale non solo all’interesse individuale ma anche alla tutela dell’interesse pubblico. Le risorse amministrative limitate impongono di evitare che l’inerzia degli interessati dilati i tempi di esame delle pratiche altrui. Ne deriva che, in caso di inottemperanza agli adempimenti, la dichiarazione di improcedibilità costituisce esito pienamente legittimo.
Quanto alle modalità di convocazione, il Tribunale ha ritenuto che, nelle procedure informatizzate, l’invio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo sia modalità idonea. La posta elettronica è ormai strumento di comunicazione generalizzato e la relativa attenzione è esigibile da chiunque, anche senza PEC. Il bilanciamento rispetto a situazioni di difficoltà personale è affidato alla possibilità di avvalersi di patronati o sindacati. Tuttavia, poiché la posta elettronica ordinaria non vale come presunzione assoluta di conoscenza, l’amministrazione deve notificare almeno il preavviso di diniego in cartaceo, come avvenuto nella specie.
Il Collegio ha poi affrontato il tema dell’allontanamento temporaneo dall’Italia. Chi si reca all’estero durante la procedura assume il rischio connesso al mancato rispetto dei termini; le esigenze del viaggio non hanno rilievo automatico verso le autorità italiane, né sussiste un obbligo di proroga d’ufficio. Incombe sull’interessato l’onere di rappresentare tempestivamente l’impossibilità di adempiere, salva la valutazione amministrativa sulla fondatezza delle ragioni. Il numero dei rinvii concedibili resta comunque limitato.
Nel caso concreto, la condotta della Prefettura è stata giudicata equilibrata: dopo la prima convocazione sono stati concessi due rinvii e la terza convocazione è stata formulata non a data fissa, ma con un intervallo utile di dieci giorni. Corretta è stata ritenuta anche la notifica ex art. 140 cpc, idonea a consentire la conoscenza della convocazione proprio perché riferita a un’assenza momentanea e non a irreperibilità assoluta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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