Revoca dell’accoglienza al richiedente asilo e insufficienza dei mezzi (TAR Piemonte n. 1426 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 presuppone l’accertamento di mezzi di sussistenza sufficienti che siano stabili e duraturi e riferiti ad un arco temporale minimo di un anno. L’Amministrazione non può disporre la revoca in modo automatico per il solo superamento della soglia dell’assegno sociale, dovendo valutare la prevedibile durata del rapporto lavorativo e la consistenza del reddito. L’indennità di disconoscimento non integra l’autosufficienza economica e non può essere computata ai fini della verifica reddituale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Vercelli gli ha revocato le misure di accoglienza e gli ha ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso.

Secondo il ricorrente la revoca e l’ingiunzione sarebbero sproporzionate: il reddito dichiarato avrebbe superato l’importo dell’assegno sociale di soli 200 euro e, al momento dell’adozione dell’atto, il rapporto di lavoro era già cessato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio e degli atti connessi. Il Collegio, in sede cautelare, ha accolto l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal quadro europeo. L’art. 17, par. 2, direttiva 2013/33/UE esige che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita; l’art. 20 consente la revoca solo come extrema ratio, in casi eccezionali e debitamente motivati, con decisioni adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e nel rispetto del principio di proporzionalità.

La Corte di Giustizia — richiamata nelle pronunce sez. X, 1° agosto 2022, causa C-422/21 e Grande Sezione, 12 novembre 2019, causa C-233/18 — ha chiarito che la sanzione della revoca deve in ogni caso rispettare le condizioni del paragrafo 5 dell’art. 20, in particolare la proporzionalità e la dignità umana.

Sul piano nazionale, l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 àncora la valutazione dell’insufficienza dei mezzi all’importo annuo dell’assegno sociale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Toscana, sez. II, n. 1351 del 25 novembre 2024), i mezzi sufficienti di sussistenza devono essere stabili e duraturi e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE, che allude all’occupazione per un ragionevole lasso di tempo.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva conseguito nel 2024 un reddito superiore di 200 euro alla soglia dell’assegno sociale, ma al momento dell’adozione dell’atto era disoccupato dal 27 aprile 2025. Né poteva ritenersi autosufficiente per effetto dell’indennità di disconoscimento: il Tribunale richiama il principio — affermato in materia di cittadinanza ma applicabile al caso — secondo cui l’indennità di disoccupazione non può essere computata nella verifica di autosufficienza reddituale (TAR Lazio, sez. V-Bis, n. 13110 del 28 giugno 2024).

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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