Carta docente erogabile oltre il termine se l’inerzia è dell’amministrazione (TAR Campania n. 4730 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario e dichiara l’obbligo di darvi esecuzione, assegnando un termine e nominando un commissario ad acta. L’amministrazione non può giovarsi della propria condotta inerte per sottrarsi all’adempimento: decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, essa è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. La mancanza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Due docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, l’accertamento del diritto alla “carta elettronica del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in sentenza. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione, sicché la pronuncia era passata in giudicato, attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il beneficio non era stato erogato. I docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha verificato la sussistenza delle condizioni processuali (rispetto del termine e decorso del periodo dilatorio) e l’assenza di prova dell’adempimento.
La sentenza dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Il Collegio precisa che, se il termine per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione) è decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali: la mancata fruizione non è dipesa dai ricorrenti, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.
Il TAR ha nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona di un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, per l’allocazione in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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