Inammissibile il ricorso senza impugnare l’ordine di demolizione (TAR Emilia-Romagna n. 221 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una fattispecie sanzionatoria a formazione legale che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto successivamente adottato dal Comune non fonda l’effetto traslativo, ma ne rappresenta la mera presa d’atto formale, finalizzata all’immissione in possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari. Tale atto è vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi, sicché è sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri, quali difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale o carenze di individuazione dell’area, e non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo nel Comune di Morciano di Romagna, avevano ricevuto un’ordinanza di demolizione per opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo. Non avendo ottemperato, il Comune aveva adottato il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, disponendo l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Avverso tale ultimo atto avevano proposto ricorso, lamentando la mancata verifica di titoli abilitativi e sanatorie, la sproporzione della sanzione e il difetto di motivazione in ordine alla ponderazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione preliminare del Comune per mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto. L’ordinanza di acquisizione impugnata aveva quale atto presupposto l’ordinanza di demolizione, non impugnata dai ricorrenti nei termini.
Il Collegio ha rilevato che tutte le censure articolate nel ricorso attenevano all’ordine demolitorio presupposto, senza contestare alcun vizio proprio del provvedimento di acquisizione gratuita. Richiamando la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 743 del 2025, conforme a Cons. Stato n. 9213/2023, ha precisato che l’acquisizione gratuita rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale che si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine per demolire.
L’atto successivo del Comune costituisce solo una presa d’atto formale, essendo vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi. Ne consegue che la sua impugnazione è ammissibile solo per vizi formali propri — quali difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale o carenze di individuazione dell’area — e non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, assorbita ogni altra eccezione preliminare.
Nota della Redazione
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