Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 145 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avviato il giudizio di resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la sua definizione avviene con sentenza monocratica ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ex art. 142 c.g.c. Il deposito dei conti degli agenti contabili assegnati con il termine perentorio, in esito all’integrazione del ricorso, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, demandate al magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti degli agenti contabili di un Comune, chiamati a rispondere in qualità di tesoriere comunale, per gli esercizi 2014-2020, e di agente contabile per la riscossione, per gli esercizi 2010-2012.

Il giudice designato, con decreto, disponeva l’integrazione del ricorso in riferimento all’individuazione dei conti di rispettiva competenza. All’esito dell’integrazione, con successivo decreto, assegnava agli agenti il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito dei conti, che venivano trasmessi dal Comune tramite sistema SIRECO. La Procura depositava quindi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio mediante accertamento della cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta anzitutto una questione di ordine procedurale: la forma del provvedimento che definisce il giudizio di resa del conto. Una volta avviato il giudizio in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione deve avvenire con sentenza monocratica ex art. 144 c.g.c. La fase collegiale è riservata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il Collegio richiama, in senso conforme e condiviso, la Corte dei conti, Sezione Veneto, n. 101/2024 e i precedenti ivi citati, confermando l’indirizzo sulla ripartizione tra fase monocratica e fase collegiale.

Nel merito, il giudice rileva che i conti degli agenti contabili risultano depositati dal Comune e che il pubblico ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza. Sussistono dunque i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c. con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, demandate al magistrato designato in base a provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il dispositivo dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto; manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della sentenza al magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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