Variante al permesso di costruire va provata la differenza rispetto alla precedente (Cons. Stato n. 5789 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di un’istanza di permesso di costruire in variante è legittimo quando il richiedente non alleghi in modo specifico e puntuale le differenze tra la nuova istanza e quella già respinta con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, limitandosi a un rinvio generico a perizia di parte. Grava sull’istante, ai sensi dell’onere della prova, l’allegazione delle circostanze idonee a dimostrare il travisamento in cui sarebbe incorso l’ente locale. Parimenti infondata è la tesi secondo cui la variante sarebbe imposta dalle prescrizioni antincendio, quando i pareri dei Vigili del Fuoco non contengano prescrizioni causalmente preordinate alle modifiche richieste. Il criterio della ragione più liquida consente al giudice di appello di esaminare direttamente i motivi, essendone palese l’infondatezza, senza soffermarsi sulle eccezioni pregiudiziali.
Il Fatto
La società appellante chiede l’annullamento del diniego di un’istanza di permesso di costruire in variante a un precedente titolo edilizio, relativo a lotti ricadenti in un piano urbanistico attuativo. Il diniego faceva leva sulla sostanziale sovrapponibilità della variante richiesta nel 2022 con quella già respinta nel 2020 e scrutinata in un precedente giudizio definito da una pronuncia della stessa Sezione.
Il TAR Campania, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello articolando quattro motivi, incentrati sulla pretesa erroneità della valutazione di coincidenza progettuale e sulla riconduzione della variante alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Comune appellato ha resistito, riproponendo le eccezioni non esaminate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio adotta il criterio della ragione più liquida e ritiene di poter esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese l’infondatezza, senza procedere alla disamina delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune.
Con il primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della statuizione di coincidenza tra l’istanza del 2022 e quella del 2020. Il motivo è infondato: la società non allega in maniera specifica le circostanze differenziali, rinviando genericamente alla perizia di parte senza esporre in quali passaggi della stessa emergerebbe il travisamento. Poiché le informazioni erano nella piena disponibilità dell’istante, sarebbe stato onere di quest’ultimo confrontare puntualmente il contenuto delle diverse istanze. Dal confronto dei lavori emerge anzi l’effettiva sovrapponibilità dei progetti, e non è contestata in modo specifico la ricostruzione operata dall’ente locale nel provvedimento impugnato.
Il secondo motivo contesta l’accertamento secondo cui la variante non discenderebbe dalle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. La Corte rileva che risulta prodotto in atti solo il parere del 23 settembre 2022, il quale si limita a esprimere parere favorevole di conformità alla normativa antincendio. Nessun punto di tale atto consente di ricavare l’impossibilità di intraprendere i lavori in assenza dell’accoglimento della variante.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati. La società non si confronta con l’accertamento del TAR, che individua nell’unica prescrizione contenuta nel parere del 2020 — relativa all’accesso dei mezzi di soccorso in una zona cortile — una prescrizione del tutto marginale rispetto alle opere. La doglianza in diritto resta apodittica, non spiegandosi l’incidenza dei pareri del 2022 e non emergendo che le modifiche richieste fossero causalmente preordinate dal comando provinciale. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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