Sospensione dell’ordinanza sindacale di proroga delle misure antirumore per carente istruttoria (TAR Abruzzo n. 39 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento sindacale di proroga delle misure urgenti di contenimento delle emissioni sonore, adottato ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447/1995, deve essere sorretto da una completa e rinnovata valutazione istruttoria che accerti l’attuale entità del fenomeno di inquinamento acustico. La compressione della libertà di iniziativa economica, pur cedevole nel bilanciamento rispetto agli interessi pubblici alla tutela dell’ambiente e della salute, è legittima solo se supportata da un’attività di monitoraggio aggiornata ed eseguita dall’ente preposto ai controlli. L’assenza di nuovi rilievi fonometrici alla data di adozione dell’ordinanza di proroga ne determina la carenza istruttoria, legittimando la sospensione cautelare con contestuale ordine di riesame e di rinnovazione degli accertamenti.
Il Fatto
Il Comune di Pescara aveva adottato l’ordinanza sindacale n. 153 del 04.11.2025, recante misure urgenti di contenimento delle emissioni sonore nell’area del centro storico interessata dai fenomeni di “movida”. Con l’impugnata ordinanza n. 28 del 26.02.2026, il Sindaco prorogava tali misure per la durata di sessanta giorni, senza tuttavia acquisire nuove risultanze tecniche.
I titolari di esercizi commerciali operanti nella zona, tra cui la ditta individuale che ha proposto motivi aggiunti, hanno impugnato l’atto, lamentando, tra i vari vizi, il difetto di istruttoria per la mancata esecuzione di rilievi fonometrici aggiornati da parte dell’A.R.T.A., i cui ultimi accertamenti risalivano al periodo tra novembre e dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare sulla base della prima doglianza formulata con i motivi aggiunti. Richiamando integralmente i principi espressi nella propria ordinanza cautelare n. 239 del 2024, resa in un giudizio vertente su analoga questione, ha ritenuto la censura di difetto di istruttoria suscettibile di favorevole apprezzamento.
La gravata ordinanza di proroga risultava, infatti, adottata in assenza di nuove e aggiornate verifiche da parte dell’A.R.T.A., idonee ad accertare la reale e effettiva portata dell’inquinamento acustico al momento della sua assunzione. Il provvedimento non denotava una completa e rinnovata valutazione delle circostanze poste alla sua base, risultando pertanto carente.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha chiarito che, sebbene gli interessi pubblici alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini prevalgano nel bilanciamento sugli interessi privati, la compressione della libertà di iniziativa economica può trovare giustificazione esclusivamente se supportata da una attuale e adeguata attività di monitoraggio dei livelli di emissione delle sorgenti acustiche, compito istituzionalmente affidato all’ente pubblico preposto ai controlli ambientali.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale e ha ordinato all’A.R.T.A. di effettuare una rinnovata attività di monitoraggio dei livelli di rumore, in un adeguato lasso temporale di osservazione su tutte le zone indicate nel piano di risanamento acustico, con evidenza dei diversi livelli sonori registrati nei giorni feriali, festivi e prefestivi, nel termine perentorio di sessanta giorni. Al Sindaco del Comune di Pescara è stato, invece, ordinato di disporre il riesame dell’ordinanza sospesa nel successivo termine perentorio di quarantacinque giorni.
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Nota della Redazione
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