Variante al PGT e sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (TAR Lombardia n. 3160 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga un nuovo strumento pianificatorio, anche parziale, che sostituisca il precedente e ne confermi il contenuto, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessun vantaggio può infatti derivare al ricorrente dall’annullamento di un piano non più attuale, superato dal successivo, e una pronuncia sul primo atto sarebbe inutiliter data. L’atto successivo, adottato a seguito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce conferma in senso proprio e non mera conferma, ed è autonomamente impugnabile. L’annullamento dello strumento urbanistico non comporta la reviviscenza della precedente disciplina, ma configura l’area come zona bianca, con obbligo di ripianificazione in capo all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la delibera del Consiglio comunale di Vimercate di approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il maggior indice di compensazione urbanistica richiesto per la cessione gratuita della propria area. Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio veniva approvata una nuova variante parziale al P.G.T., con la quale erano confermate le previsioni contenute nella variante oggetto di controversia. Il ricorrente depositava istanza di rinvio della trattazione, in ragione dell’intenzione di proporre autonomo gravame avverso la nuova variante, poi effettivamente proposto. All’udienza il Collegio eccepiva la possibile improcedibilità e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’istanza di rinvio, che ritiene ultronea: il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova variante approvata nel 2024 ha confermato le prescrizioni del previgente PGT lesive della posizione del ricorrente.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, quando intervenga altro strumento completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse residua a discutere di quest’ultimo, anche se il nuovo ne ha riprodotto la prescrizione, palesandosi altrimenti una pronuncia inutiliter data. A sostegno cita numerosi precedenti del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato.
La conclusione è resa coerente con il principio per cui l’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina l’automatica riacquisizione della precedente destinazione, configurandosi l’area come zona bianca, con obbligo dell’amministrazione di esercitare la propria discrezionale potestà di conformazione del territorio. Nella specie non è stato segnalato alcun atto puntuale che abbia negato un intervento edilizio in applicazione delle previsioni impugnate, né rileva la pendenza di un procedimento per un piano attuativo mai concluso.
La variante del 2024, per le aree del ricorrente, si pone come atto confermativo in senso proprio, adottato dopo una globale rivisitazione dell’assetto urbanistico che ha modificato il pregresso ordine di interessi. Il Collegio richiama la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma, fondata sull’esistenza di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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