Graduatorie di stabilizzazione SSN non scorrevoli dopo il quadriennio 2015-2018 (TAR Molise n. 348 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie delle procedure straordinarie di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, previste dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015, hanno un’efficacia funzionalmente limitata alla copertura dei posti messi a concorso e alla copertura finanziaria del quadriennio 2015-2018. Esse non sono pertanto invocabili a sostegno dell’obbligo di scorrimento in relazione a programmazioni assunzionali successive. Il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, e la relativa efficacia temporale delle stesse, operano esclusivamente per le graduatorie dei concorsi pubblici in senso proprio, non per quelle delle selezioni riservate ai dipendenti dell’amministrazione che le ha bandite. Ne consegue che l’amministrazione sanitaria, in assenza di una graduatoria validamente ed efficacemente utilizzabile, non è tenuta a motivare la scelta di indire una nuova procedura concorsuale.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta dall’A.S.Re.M. con la deliberazione n. 1189 del 25 ottobre 2017, collocandosi al 181° posto della graduatoria approvata nel 2019. Dopo l’esaurimento delle procedure di stabilizzazione previste dal D.L. n. 101/2013 e dalla legge n. 208/2015, l’Azienda aveva bandito ulteriori procedure ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, alle quali la ricorrente o aveva partecipato senza successo o non aveva preso parte.

Con la deliberazione n. 263 del 19 marzo 2021 l’A.S.Re.M. indiceva un nuovo concorso pubblico per 45 infermieri. La ricorrente impugnava tale atto, insieme alla nota del 30 aprile 2021, deducendo la violazione dell’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, commi 147 e 148, della legge n. 160/2019, nonché il difetto di motivazione. La domanda cautelare era respinta con l’ordinanza n. 131/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente dal 1° gennaio 2023. L’eccezione è respinta: il mancato scorrimento conserva una residua carica lesiva sull’anzianità di servizio e, per suo tramite, sul trattamento economico, sul trattamento di fine rapporto, sulla progressione di carriera e sulla posizione previdenziale.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce analiticamente l’assetto normativo. Il D.P.C.M. del 6 marzo 2015, attuativo dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, stabilisce che le graduatorie delle procedure in esame sono utilizzabili in ambito regionale per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 e a valere sulle relative risorse. L’art. 20, comma 10, del D.lgs. n. 75/2017 ha prorogato i termini di indizione e conclusione delle procedure, senza estendere la copertura finanziaria. Le ulteriori stabilizzazioni previste dai commi 1, 2 e 11-bis del medesimo articolo rispondono a una disciplina autonoma.

Da qui la conclusione che la graduatoria invocata dalla ricorrente è vincolata ai posti messi a concorso e alle risorse del quadriennio considerato. Attribuirle ultrattività significherebbe contraddire la scelta del legislatore di affidare le stabilizzazioni successive a procedure diverse. Le norme generali richiamate dalla ricorrente risultano pertanto derogate dalle speciali previsioni di settore.

A conforto, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il principio di preferenza per lo scorrimento riguarda solo le graduatorie dei concorsi pubblici. Le selezioni riservate ai dipendenti danno luogo a platee non omogenee e a graduatorie di efficacia limitata alla singola procedura. Viene citata in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 3284 del 2 luglio 2015, oltre a TAR Lazio, Sez. II, n. 499 del 12 gennaio 2023.

Il primo motivo è quindi infondato, non ravvisandosi né violazione di legge né figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Quanto al secondo, in assenza di una graduatoria valida ed efficace non sussisteva alcun obbligo di motivare la scelta del nuovo concorso. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *