Diniego conversione permesso umanitario: onere probatorio e preavviso rigetto (TAR Lazio n. 5890 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato richiede che l’istante fornisca, già in sede procedimentale, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro idoneo al sostentamento, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 394/1999. Il diniego fondato sulla carenza di tale documentazione è legittimo, anche quando il richiedente deduca in giudizio di aver svolto attività lavorativa, se la prova non è fornita all’amministrazione nel corso del procedimento. La mancata allegazione di documenti reddituali non può essere sanata in sede processuale. La notificazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è adempimento comprovato dalla documentazione amministrativa, sicché è infondata la censura che ne deduce l’omissione qualora la comunicazione risulti agli atti.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava al Questore di Roma istanza di conversione del permesso di soggiorno per “motivi umanitari – regime transitorio” in permesso per “lavoro subordinato”. L’amministrazione gli inviava una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, segnalando la mancata allegazione della documentazione sul reddito e sull’attività lavorativa. Nessun riscontro veniva fornito dall’istante, sicché il Questore adottava il diniego. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio con due motivi: il primo per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, sostenendo l’esistenza di redditi da lavoro; il secondo per omessa notifica del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il diniego si fondava sulla circostanza, non contestata, che l’istante non aveva fornito all’amministrazione alcuna documentazione sulla propria condizione lavorativa e reddituale nel corso del procedimento. La documentazione prodotta solo in giudizio non è idonea a dimostrare l’esistenza, alla data di adozione del provvedimento, di una posizione lavorativa in grado di garantire un reddito sufficiente. L’onere probatorio grava sull’istante, che deve allegare i requisiti fin dalla fase procedimentale.
Quanto al secondo motivo, la censura è stata giudicata infondata perché la notifica del preavviso di rigetto in data 27 gennaio 2021 risultava comprovata dalla documentazione in atti prodotta dall’amministrazione resistente. Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità del diniego, osservando che il ricorrente non ha dimostrato la percezione di redditi sufficienti né nel periodo antecedente né in quello successivo all’istanza.
La Sezione ha inoltre richiamato l’orientamento espresso in sede cautelare dalla stessa TAR Lazio, I-ter, ord. n. 980 del 2023, secondo cui non sono valutabili, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, i documenti relativi al reperimento di un’occupazione in data successiva, mai portati a conoscenza dell’amministrazione nel corso del procedimento. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese processuali per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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