Ottemperanza per la carta docente: il giudizio amministrativo non è una sanatoria dell’inerzia ministeriale (TAR Lazio n. 12562 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. in legge n. 30/1997, l’inerzia dell’amministrazione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 1188/2025, depositata il 25.09.2025, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/24. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, mantenendo un comportamento omissivo.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si costituiva in giudizio con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice amministrativo ha ricordato che il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione, il cui obbligo di conformarsi al giudicato non incontra limiti legati a difficoltà economiche o finanziarie (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015). Nel caso di specie, il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso e l’Amministrazione non aveva eccepito né dimostrato alcun adempimento, né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente, previa verifica dell’adempimento.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora, il Collegio ne ha escluso la fondatezza allo stato, potendo la parte ricorrente richiederle in un successivo incidente in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, data la persistente e generalizzata inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente, determinante l’instaurazione di numerosi giudizi. Le spese, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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