Aree idonee e vincoli culturali: la fascia dei 500 metri e il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Emilia-Romagna n. 348 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 20, comma 8, lettera c-quater), d.lgs. n. 199/2021, che individua la fascia di rispetto di 500 metri da beni culturali, ha natura residuale rispetto alla lettera c-ter), operando solo quando l’area non sia già qualificabile come idonea ai sensi di quest’ultima previsione. Ne consegue che l’area non può ritenersi ex lege inidonea, ma la sua localizzazione nella prossimità di beni vincolati impone una valutazione concreta di compatibilità dell’intervento. Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità tecnica della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La tipizzazione legale dell’area come idonea o non idonea funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata che valorizzi i dati di contesto.
Il Fatto
Una società presentava al Comune istanza di procedura autorizzativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. Nel corso del procedimento, il Comune richiedeva un secondo parere alla Soprintendenza, dalla quale era emersa la presenza di beni culturali tutelati nella fascia di 500 metri dall’area di intervento. La Soprintendenza, in autotutela, riformulava il parere inizialmente favorevole, esprimendosi negativamente per l’impatto dell’impianto sul contesto dei beni vincolati. Il Comune adottava quindi una determinazione negativa di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta preliminarmente la questione del rapporto tra la lettera c-ter) e c-quater) dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio afferma la reciproca autonomia e alternatività delle due disposizioni: la lettera c-quater) ha funzione ampliativa del perimetro delle aree idonee e si applica solo in via residuale, quando l’area non sia già qualificabile come idonea ai sensi della lettera c-ter). La collocazione dell’impianto nella fascia di 500 metri da beni tutelati non determina quindi un’automatica inidoneità dell’area, ma impone una valutazione concreta di compatibilità.
Nel caso di specie, la Soprintendenza non si è limitata a richiamare la fascia di rispetto, ma ha articolato una compiuta analisi dell’impatto del progetto, valorizzando il legame tra i beni vincolati e il contesto rurale circostante. Il Tribunale ritiene che tale motivazione sia immune da vizi logici e non sia affetta da travisamento dei fatti. Le censure attoree, che mirava a sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, vengono respinte. La Corte sottolinea che la valutazione dell’ampiezza del vincolo culturale è disciplinata dal d.lgs. n. 42/2004, al quale la lettera c-ter) espressamente rinvia, e non dal d.lgs. n. 199/2021.
In relazione all’applicazione delle delibere assembleari regionali in materia di coltivazioni certificate, il Collegio osserva che, all’epoca del provvedimento, la D.A.L. n. 125/2023 era valida ed efficace, e il Comune ne ha correttamente fatto applicazione quale norma di primo livello, senza margini discrezionali. Il triennio preclusivo per le coltivazioni certificate, calcolato sulla base della certificazione AGEA, non era ancora decorso alla data della domanda.
Il Tribunale respinge altresì le censure relative alla violazione del contraddittorio, ritenendo che l’interessata abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quelle relative alla violazione dei termini procedimentali, confermando il rispetto della tempistica prevista dall’art. 14-bis legge n. 241/1990, anche nella versione che fissa in novanta giorni il termine per la conferenza in presenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
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