Escluso l’aggravamento se la nuova patologia è riconducibile a evento successivo non dedotto (TAR Basilicata n. 219 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio delimita l’oggetto della valutazione medico-legale alla sola patologia ivi indicata, con la conseguenza che gli elementi clinici afferenti ad altra infermità contratta in un successivo evento traumatico non possono essere considerati ai fini del riconoscimento dell’aggravamento della prima. Il giudizio della Commissione medica che escluda l’aggravamento sulla base di tale perimetrazione non è sindacabile in sede giurisdizionale se non per vizi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o erroneità dei presupposti di fatto, non essendo consentito un sindacato sostitutivo su valutazioni espressione di discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, dopo aver subito un trauma al ginocchio sinistro nel 2004 in servizio e aver ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Esiti contusione ginocchio Sx” ascritta alla Tabella B dell’equo indennizzo, presentava nel 2017 istanza di aggravamento della medesima patologia. L’Amministrazione respingeva l’istanza sulla base del verbale della Commissione medica ospedaliera che, pur rilevando alla risonanza magnetica un quadro clinico diverso, lo riconduceva agli esiti di un successivo trauma contusivo-distorsivo occorso nel 2015 e non alla patologia oggetto della richiesta. Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto e il verbale presupposto, deducendo la contraddittorietà con un precedente accertamento che, in un distinto procedimento per le vittime del dovere, aveva escluso la riconducibilità di altra lesione all’evento del 2015.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di contraddittorietà tra i due verbali medici. Il Collegio ha evidenziato che il giudizio negativo sull’aggravamento della patologia contratta nel 2004 non confligge con il precedente accertamento, formatosi in un diverso procedimento, che riguardava un’infermità differente (“Esiti di lesione parziale LCA e distrazione LCM ginocchio sinistro”) e che non è da confondere con la patologia “Trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro con lesione meniscale mediale in atto”, quest’ultima invece pacificamente ricondotta all’evento del 2015.
La Commissione medica, secondo il giudice, ha correttamente evidenziato l’irrilevanza del referto RMN dell’8/11/2024 ai fini della valutazione dell’aggravamento della patologia “Esiti contusione ginocchio Sx”, trattandosi di documentazione relativa alla diversa infermità conseguente al secondo traumatismo. Il TAR ha precisato che l’istanza presentata dall’interessato era riferita unicamente alla prima patologia, con la conseguenza che la volontà dell’istante ha perimetrato l’oggetto delle valutazioni spettanti all’Amministrazione, rendendo eccentrici gli elementi probatori relativi ad altre patologie, ancorché potenzialmente correlate.
Sulla restante documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, il Collegio ha osservato che essa sottende un inammissibile sindacato sostitutivo su valutazioni di discrezionalità tecnica, censurabili solo per vizi manifesti di illogicità o erroneità dei presupposti di fatto, non contestati nel caso di specie. La sentenza ha infine precisato che il ricorrente potrà presentare una nuova istanza di aggravamento non circoscritta alla sola patologia del 2004, ma diretta al complessivo apprezzamento delle infermità contratte in servizio. Le spese di lite sono state compensate per la natura e la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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