La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore priva di procura speciale vale come atto univoco di carenza di interesse (TAR Lazio n. 12546 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, in assenza di procura speciale, non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia all’azione implica disposizione della situazione giuridica sostanziale e non rientra tra i poteri conferiti con la procura alle liti ex art. 24 cod. proc. amm. Pur tuttavia, la dichiarazione di rinuncia priva dei requisiti di forma costituisce atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti relativi alla procedura di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Piaggio in amministrazione straordinaria, contestando la mancata aggiudicazione in proprio favore della seconda gara di vendita e gli atti consequenziali, ivi inclusi il provvedimento ministeriale di autorizzazione a modificare la procedura e il disciplinare di gara, nonché gli atti di apertura della terza procedura di vendita. Il giudizio era stato integrato da motivi aggiunti avverso gli ulteriori provvedimenti adottati nel corso della procedura.
Successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, il difensore del ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, previamente notificato alle parti resistenti, senza tuttavia essere munito di procura speciale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. richiede, a pena di invalidità, che l’atto di rinuncia sia sottoscritto personalmente dalla parte ovvero dal procuratore munito di procura speciale. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha precisato che la rinuncia all’azione non rientra tra i poteri conferiti al difensore mediante il rilascio della procura alle liti, occorrendo una procura speciale o un’apposita dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte, in quanto tale atto implica una volontà abdicativa rispetto alla pretesa sostanziale ed è ostativo alla riproposizione della domanda.
Ciò posto, il giudice ha fatto applicazione del quarto comma dell’art. 84 cod. proc. amm., il quale consente al giudice di desumere, anche in assenza delle formalità prescritte, dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, ovvero dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore, ancorché priva dei requisiti di forma, costituisse nella specie atto univocamente deponente per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata quindi pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, sussistendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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