Varianti isolate ai PABE e divieto di escavazione nelle ZPS (TAR Toscana n. 1092 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Conferenza paesaggistica ex art. 114 L.R. Toscana n. 65/2014 può esprimere valutazione negativa su varianti ai Piani Attuativi di Bacino Estrattivo che, senza sostituire le aree già pianificate, ne raddoppiano le superfici di scavo estendendole alle ZPS, aumentando la pressione paesaggistica e ambientale. Il diniego non presuppone un divieto assoluto di escavazione nelle Zone di Protezione Speciale: esso si fonda su uno specifico esame tecnico della proposta. Le varianti cd. isolate, presentate senza contestualizzazione nella complessiva disciplina pianificatoria di settore e senza misure di compensazione, sono inammissibili sul piano procedimentale, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di preventiva richiesta di integrazioni. Una volta entrati in vigore nuovi piani che hanno ri pianificato ex novo la materia, la deroga prevista dalla DGR n. 454/2008 per le cave già contemplate negli strumenti vigenti a quella data non è più operativa.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato il verbale della Conferenza di servizi svoltasi l’11 gennaio 2021, con cui è stato formulato parere negativo sulle varianti che lo stesso Comune aveva adottato rispetto ai PABE vigenti. Le varianti miravano a consentire l’escavazione esclusivamente in galleria all’interno delle ZPS delle Alpi Apuane.
I PABE originari erano stati approvati nel 2019, all’esito di un percorso che aveva già visto il parere favorevole della Conferenza paesaggistica. Le varianti del 2020 prendevano le mosse da un parere di carattere giuridico, fatto proprio dal Parco, secondo cui il regime dei divieti propri delle ZPS non si estenderebbe al sottosuolo. Si sono costituiti la Regione Toscana, il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, eccependo in via preliminare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione preliminare, perché il gravame è comunque infondato. Il verbale impugnato è plurimotivato: ai fini della sua tenuta è sufficiente che almeno uno dei distinti profili su cui si regge risulti legittimo.
Il giudice amministrativo si sofferma sul profilo del Quadro Propositivo ad elevato impatto paesaggistico. Le varianti raddoppiano le aree di scavo senza sostituire quelle già individuate nei PABE vigenti, aumentando la pressione ambientale e paesaggistica anche rispetto all’avifauna. L’istruttoria ha evidenziato che, a parità di numero di cave, in alcuni casi si raddoppia l’area destinata all’escavazione per i prossimi dieci anni, senza motivazione condivisibile e senza che siano individuate aree a cui rinunciare in compensazione.
La carenza investe anche l’analisi di conformità al PIT-PPR, svolta solo nel Rapporto Ambientale e limitata all’Obiettivo generale, senza esame dei puntuali morfotipi delle invarianti strutturali. In particolare, l’aumento considerevole delle aree di escavazione confligge con le indicazioni per le azioni relative alla Dorsale Carbonatica, che impongono di salvaguardare il sistema evitando l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti.
Da qui la conclusione che il diniego non si fonda su un divieto aprioristico, ma su uno specifico esame tecnico, non contestato in termini di inattendibilità. Le varianti sono state presentate in modo isolato, senza contestualizzazione nella complessiva disciplina pianificatoria di settore: poiché ogni modifica richiede una simmetrica rivalutazione complessiva, la pretesa di una preventiva richiesta di integrazioni non è fondata.
Il secondo motivo, incentrato sulla deroga prevista dalla DGR n. 454/2008, è infondato. Una volta entrati in vigore nuovi piani in sostituzione di quelli vigenti al 2008, l’operatività della deroga è venuta meno: così è avvenuto con l’approvazione dei PABE nel 2019, che hanno pianificato ex novo la materia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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