Perenzione parziale nel ricorso collettivo e onere di allegazione del lavoro straordinario (TAR Marche n. 1092 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso collettivo l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. deve essere proposta da tutti i ricorrenti, perché le posizioni soggettive di ciascuno non si comunicano agli altri e il gravame si risolve in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte. Ne consegue che la perenzione opera esclusivamente nei confronti dei ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza. La pretesa retributiva per lavoro straordinario e per il servizio prestato nel giorno di riposo settimanale richiede l’allegazione specifica dei giorni e delle ore eccedenti l’orario ordinario. La retribuibilità dello straordinario è inoltre subordinata a una previa e formale autorizzazione datoriale, il cui onere di prova grava sul dipendente quale elemento costitutivo della pretesa.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia assegnati a diversi istituti penitenziari, hanno chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento degli emolumenti per le ore di lavoro straordinario svolte oltre le trentasei ore settimanali e per il servizio espletato nelle giornate destinate al riposo settimanale.
L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina la posizione dei ricorrenti che, ricevuto l’avviso di perenzione ex art. 82 c.p.a., non hanno presentato l’istanza di fissazione dell’udienza. Il Tribunale osserva che nel ricorso collettivo le posizioni soggettive di ciascun ricorrente rispetto al rapporto controverso non si comunicano agli altri: il gravame si risolve in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte perché proposte in un unico atto.
È quindi possibile che alcuni ricorrenti coltivino l’interesse alla decisione e altri no. Poiché nella specie l’istanza è stata sottoscritta solo da alcuni, il giudizio è dichiarato estinto per perenzione nei confronti dei non firmatari, mentre prosegue per gli altri.
Nel merito, il ricorso dei ricorrenti che hanno manifestato la permanenza dell’interesse non merita accoglimento per una duplice ragione. Anzitutto le allegazioni sono del tutto generiche e indeterminate: non sono indicati i giorni in cui sarebbe stato svolto lo straordinario, né le ore eccedenti, né i giorni di riposo settimanale in cui i ricorrenti sarebbero stati richiamati in servizio.
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato Sez. II n. 2666 del 2020), la retribuibilità del lavoro straordinario è subordinata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l’orario ordinario. Tale necessità si giustifica in ragione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 Cost., deve essere improntata l’azione amministrativa.
Nel caso di specie non è stato dimostrato che le prestazioni fossero state preventivamente autorizzate, onere che incombeva sugli interessati trattandosi di elemento costitutivo della pretesa (Cons. Stato Sez. II n. 3240 del 2019). Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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