La rettifica del PPTR non può fondarsi sulla trasformazione antropica del cordone dunale (TAR Puglia n. 247 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 104 delle N.T.A. al P.P.T.R. non fonda un’aspettativa del privato alla riperimetrazione di un’area individuata come cordone dunale che sia stata oggetto di una trasformazione di causa antropica. La nozione di “cordone dunale” non si esaurisce nell’individuazione dell’elemento naturalistico “duna”, ma implica la salvaguardia degli equilibri naturalistici che ne consentono la formazione, il ripascimento e i meccanismi di progressivo modellamento. L’accertamento circa la perimetrazione e le possibilità di recupero di un cordone dunale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza, di errori nell’individuazione o nell’applicazione delle nozioni della scienza applicata, ovvero di un palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di una struttura turistica balneare ubicata in Porto Cesareo, località Torre Lapillo, insisteva in parte su area di sua proprietà, in parte su area oggetto di concessione demaniale marittima e in parte su area individuata nel PPTR quale cordone dunale. Quest’ultima area, data in concessione alla società fin dal 2004 a scopo di transito e uso generico, separava le altre due. La società proponeva, il 15 maggio 2019, istanza di rettifica ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR per l’esclusione della particella dalla definizione del cordone dunale, non avendone più, a suo dire, le caratteristiche oggettive e naturalistiche. Instauratosi il contraddittorio procedimentale, la Regione Puglia adottava un provvedimento negativo di rigetto, avverso il quale la società proponeva ricorso davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui la perimetrazione e le possibilità di recupero di un cordone dunale coinvolgono giudizi tecnici su cui il sindacato del giudice amministrativo è debole, limitato ai casi di macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza, non sussistenti nella specie. Ha inoltre confermato che, ai fini dell’identificazione del cordone dunale, sono sufficienti i rilievi cartografici, potendo il cordone esistere anche in presenza di una situazione fattuale alterata dall’opera umana, proprio perché la presenza di insediamenti costituisce un impedimento al ripristino del sistema dunale.
La sentenza condivide le analitiche motivazioni del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2615 del 18 marzo 2024, che qualificano l’accertamento come espressione di discrezionalità tecnica con elevati margini di opinabilità, accentuati dalla circostanza che la nozione di cordone dunale, pur partendo dalla nozione naturalistica di duna, viene rielaborata e resa di rilievo giuridico nell’ambito dell’attività di pianificazione regionale, mediante la definizione dell’art. 56 delle NTA del PPTR, che costituisce il paradigma di riferimento dell’accertamento tecnico compiuto dalla Regione.
Il Collegio richiama altresì i principi espressi dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2836 del 21 marzo 2023, secondo cui, in materia di tutela del paesaggio, ove si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive. Il sindacato del giudice amministrativo può censurare la valutazione dell’amministrazione solo quando questa si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità della scienza applicata, mentre è inammissibile qualsiasi sindacato che sostituisca l’opinabile valutazione di parte a quella espressa dall’Amministrazione.
Né può condividersi la tesi della ricorrente secondo cui l’area avrebbe ormai perso le caratteristiche di cordone dunale per effetto della trasformazione antropica. Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4598 del 8 maggio 2023, la tutela del cordone dunale implica la salvaguardia degli equilibri naturalistici che ne consentono la formazione, il ripascimento e i meccanismi di progressivo modellamento, non esaurendosi nell’individuazione dell’elemento naturalistico “duna”. Da ciò consegue che l’art. 104 delle N.T.A. non fonda alcuna aspettativa del privato alla riperimetrazione di un’area individuata come cordone dunale che sia stata oggetto di una trasformazione di causa antropica. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia.
Nota della Redazione
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