Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta per le somme (TAR Calabria n. 651 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e la mancata esecuzione del titolo passato in giudicato, ordina all’ente di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme in essa liquidate, entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta assicura l’effettività della tutela: l’organo straordinario provvede all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’amministrazione, regolarmente evocata e non costituita, consente di desumere il persistente inadempimento e di porre le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente, quale procuratore distrattario, e il titolare delle competenze del procedimento agivano separatamente davanti al TAR Calabria per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro. Il giudice del lavoro aveva condannato l’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore del primo, di € 445,82 oltre interessi e rivalutazione, e, in favore del secondo, delle competenze professionali pari a € 258,00 oltre spese documentate, IVA e CPA.
Il duplicato informatico del titolo era stato notificato all’ente a mezzo pec nell’ottobre 2023. Il termine di centoventi giorni era decorso inutilmente. L’A.S.P., regolarmente evocata, non si costituiva. I ricorrenti chiedevano quindi l’accoglimento della domanda di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via preliminare la connessione oggettiva dei due giudizi, entrambi volti all’esecuzione della medesima sentenza, e ha disposto la riunione dei ricorsi. La comunanza del titolo giudiziale e dell’amministrazione destinataria giustifica il simultaneo processo.
Nel merito il TAR ha accertato il presupposto dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.: il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso senza che l’ente avesse dato corso al pagamento. La mancata costituzione dell’amministrazione, pur regolarmente evocata, ha rafforzato la conclusione: nessun elemento consentiva di ritenere eseguito il titolo.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega. L’organo straordinario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, oltre che al rimborso delle spese del giudizio, del contributo unificato e degli interessi fino al soddisfo. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non valgono come causa di impedimento. Il compenso del commissario sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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