Uso del mezzo proprio in missione e sanzione disciplinare annullata (TAR Piemonte n. 685 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di missione, l’art. 13 D.P.R. n. 51/2009 non pone alcun divieto di recarsi in missione con il mezzo proprio. L’autorizzazione dell’ufficio è funzionale esclusivamente a ottenere un rimborso non limitato al costo del biglietto ferroviario. Ne consegue che la mancanza di autorizzazione non integra, di per sé, un comportamento scorretto, ma incide solo sul quantum del rimborso spettante. La sanzione disciplinare del richiamo scritto fondata su tale condotta è illegittima, anche perché l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, avrebbe dovuto valorizzare la cronologia degli eventi e la condotta di leale collaborazione del dipendente che abbia segnalato spontaneamente l’errore.
Il Fatto
Un Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Compartimento della Polizia Stradale, impugna il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione del richiamo scritto.
Alla base della sanzione vi erano due condotte: aver ottenuto il trattamento di missione in due date in cui, essendosi costituito parte civile in un processo penale, non ne aveva più diritto; e aver utilizzato il mezzo proprio per recarsi fuori sede senza autorizzazione. Il ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, evidenziando che l’uso del mezzo proprio senza autorizzazione incide solo sul rimborso e che era stato egli stesso, accortosi dell’errore, a informare gli uffici e a restituire quanto percepito. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto. Respinta l’istanza cautelare, la causa giunge alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, concernente l’uso del mezzo proprio e la carenza di motivazione. La censura è fondata nei limiti indicati. I giudici ritengono non condivisibile il profilo relativo al difetto di motivazione, ma accolgono quello sostanziale.
Il Tribunale osserva che l’art. 13 D.P.R. n. 51/2009 non pone alcun divieto di recarsi in missione con il mezzo proprio. L’autorizzazione dell’ufficio ha la sola funzione di consentire un rimborso non limitato al costo del biglietto ferroviario. La sua assenza, quindi, incide esclusivamente sul compenso, non integrando un illecito disciplinare.
Identica conclusione vale per la circolare del 24.3.2017, richiamata dall’amministrazione nel provvedimento sanzionatorio. Il Collegio ne prescinde dal valore giuridico e rileva che anche tale atto fa riferimento all’autorizzazione soltanto ai fini del rimborso. La doglianza è pertanto accolta.
Con il secondo motivo, parimenti fondato, il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia considerato la cronologia degli eventi: la questione del trattamento di missione non spettante era emersa proprio a seguito della sua segnalazione, avendo egli informato gli uffici e restituito quanto indebitamente percepito. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nell’irrogazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene che tale circostanza avrebbe dovuto condurre a una decisione diversa, poiché esclude che il dipendente abbia tenuto un comportamento scorretto.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono compensate, salvo la restituzione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.