Verbale di gara non impugnabile in via autonoma per difetto di interesse (TAR Puglia n. 1009 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente, perché di per sé non è idoneo a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica dei concorrenti. Il ricorso proposto avverso tale verbale è pertanto inammissibile per carenza originaria di interesse. Analoga inammissibilità colpisce l’impugnazione dell’esclusione dalla gara ove questa non sia stata formalizzata in un provvedimento, restando la contestazione priva di un atto lesivo impugnabile. La pendenza del processo non può svolgere la funzione impropria di rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione, né giustifica la sospensione sine die della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliera per l’acquisizione a noleggio di sistemi diagnostici di point of care, con riferimento al Lotto 2. Nel corso della seduta pubblica del 16 ottobre 2023 apprendeva di essere stata esclusa per il difetto di un requisito minimo richiesto dalla lex specialis, ossia la capacità del sistema offerto di eseguire test con attivazione della via estrinseca in presenza dell’inibitore della fibrinolisi.
Non avendo ancora accesso ai verbali di gara, la ricorrente li impugnava “al buio” con ricorso notificato il 15 novembre 2023, sostenendo che, se confermata, la valutazione sarebbe risultata erronea. Esperito in corso di causa l’accesso ai verbali, con motivi aggiunti notificati il 21 dicembre 2023 impugnava le sedute riservate e la seduta pubblica. L’esclusione, tuttavia, non era stata formalizzata in alcun provvedimento. In data 18 aprile 2024 la ricorrente chiedeva un rinvio per attendere l’adozione del provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sollevata dalla parte resistente e dalla controinteressata, incentrata sulla natura dell’atto impugnato. In relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente. Esso non è idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto.
Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il verbale del seggio di gara è atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma, indicando il precedente del T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6.2.2024, n. 99. La contestazione dei verbali, dunque, non può costituire autonoma sede di sindacato giurisdizionale.
Il Collegio esamina poi la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente per attendere l’adozione del provvedimento di esclusione e la conseguente proposizione di motivi aggiunti. La domanda è respinta: evidenti ragioni di ordine pubblico processuale impongono di non rinviare sine die la controversia. Diversamente opinando, si attribuirebbe alla pendenza del processo la funzione impropria di rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione.
Su queste basi il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza originaria di interesse, in quanto diretti avverso atti di natura endoprocedimentale. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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