Decreto ingiuntivo non opposto è titolo per il giudizio di ottemperanza (TAR Basilicata n. 498 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nel termine decadenziale di quaranta giorni e dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 cod. proc. civ. costituisce provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato e può essere azionato con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione presuppone il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere di provare il parziale o integrale adempimento, con la conseguenza che il perdurare dell’inottemperanza costituisce dato incontestato. Il giudice amministrativo assegna un termine per il pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta, ponendone il compenso a carico dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Potenza ha ingiunto alla Regione Basilicata il pagamento di una somma per prestazioni professionali rese in favore dell’Amministrazione, oltre interessi moratori e spese processuali. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e successivamente notificato alla Regione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Poiché l’Amministrazione non ha adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Basilicata, chiedendo la condanna al pagamento delle somme ingiunte e l’adozione dei provvedimenti sostitutori. La Regione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. In tale categoria rientra il decreto ingiuntivo non opposto entro il termine di quaranta giorni e divenuto esecutivo, come attestato dal provvedimento di esecutorietà.

Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale dell’azione, rappresentato dal decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997. Il termine risulta spirato.

Nel merito il ricorso è fondato. La Regione, non costituendosi, non ha assolto all’onere di dimostrare l’avvenuto parziale o integrale adempimento. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12533/2001, secondo cui grava sull’Amministrazione debitrice l’onere della prova dell’avvenuto pagamento. Ne consegue che il perdurare dell’inottemperanza costituisce dato incontestato.

L’Amministrazione viene pertanto condannata al pagamento della sorte capitale, degli interessi moratori maturati fino al soddisfo e degli accessori. Il Collegio precisa l’ordine di computo di quest’ultimi, richiamando la disciplina dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 16 D.L. n. 41/1995, e conferma che IVA e CPA vanno determinate anche sugli interessi legali, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 539 del 1997.

Il Tribunale assegna alla Regione il termine di sessanta giorni per il pagamento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato. Il compenso commissariale, posto a carico della parte intimata, è liquidato in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo anche le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 647 c.p.c.

Tutte le 190 sentenze sull'art. 647 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *