Il superamento degli indicatori non vincola il giudizio qualitativo sull’ASN (TAR Lazio n. 12531 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei valori soglia e l’integrale soddisfacimento degli indicatori di impatto della produzione scientifica costituiscono un prerequisito minimo di natura quantitativa, necessario per l’ammissione alla procedura selettiva per l’abilitazione scientifica nazionale, ma non vincolano la Commissione nel successivo giudizio qualitativo sulle pubblicazioni. I due giudizi sono funzionalmente distinti e non si influenzano negli esiti. Il giudizio negativo, pertanto, non richiede una motivazione rafforzata in ragione del superamento dei parametri quantitativi. Il giudizio della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica ad alto tasso di specializzazione, è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti ictu oculi viziato da illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Le valutazioni espresse dai commissari sui singoli lavori, anche laddove non condividibili nel merito, non sono sostituibili da una diversa opinione del giudice.
Il Fatto
Un ricercatore a tempo determinato, candidatosi per la VI tornata della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, impugnava il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione nazionale. Il candidato aveva superato tutti e tre gli indicatori di impatto, possedeva cinque dei sette titoli curriculari selezionati e le sue pubblicazioni risultavano coerenti con il settore concorsuale. La Commissione, a maggioranza di quattro commissari su cinque, aveva tuttavia ritenuto la produzione scientifica non sorretta da quel livello di qualità elevata richiesto dalla normativa, evidenziando, per ciascuna delle tre monografie, profili di criticità. Il ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento, nonché violazione dei criteri legali di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente distinto il giudizio quantitativo di impatto dal giudizio qualitativo sulla produzione scientifica, affermando che il superamento dei valori soglia costituisce un prerequisito di ammissione che non genera alcuna presunzione di adeguatezza qualitativa delle pubblicazioni. La valutazione della Commissione, fondata sull’art. 16 della legge n. 240/2010 e sui criteri dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, implica un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, non riducibile a una mera presa d’atto di dati numerici. Il Collegio ha altresì escluso che il superamento degli indicatori imponga un aggravio dell’onere motivazionale, richiedendosi soltanto che il diniego sia sorretto da ragioni tecniche coerenti e sufficienti.
Quanto al sindacato giurisdizionale, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il giudizio di non idoneità, in quanto espressione di discrezionalità tecnica specialistica, è sindacabile solo in presenza di vizi di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, il giudizio collegiale e i giudizi individuali sono stati ritenuti sufficientemente motivati: la Commissione aveva analiticamente esaminato le tre monografie, individuando per ciascuna i profili ostativi al riconoscimento della qualità elevata, con rilievi specifici e puntuali, sino all’indicazione delle pagine.
Il Collegio ha poi respinto la tesi della contraddittorietà dei giudizi individuali, osservando che la diversità di accenti è fisiologica in un organo collegiale composto da studiosi e che rileva, piuttosto, la coerenza del giudizio collegiale, il quale aveva correttamente operato una sintesi critica delle posizioni espresse, dando conto anche della posizione di minoranza.
Da ultimo, il TAR ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito scientifico delle pubblicazioni, poiché la prospettazione di una diversa lettura delle opere, per quanto argomentata, non dimostra che la valutazione della Commissione sia scientificamente inaccettabile. La tesi dell’innovatività dei contenuti è stata considerata una mera divergenza di opinioni, insuscettibile di sindacato, dovendo prevalere la posizione dell’organo tecnico finché non risulti macroscopicamente illogica. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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