Graduatoria definitiva e verbale di intesa non vincolano la selezione pubblica (TAR Calabria n. 813 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’erogazione di contributi, l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e non può essere condizionata da un verbale di intesa stipulato tra l’amministrazione regionale e un ente locale. Un accordo siffatto non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241 del 1990, poiché il finanziamento può essere riconosciuto solo all’esito della selezione condotta in conformità alla lex specialis. Il verbale non determina alcun vincolo sulla commissione di valutazione, pena la compressione del potere discrezionale e la violazione del principio di imparzialità. L’atto conclusivo della selezione non integra esercizio del potere di autotutela e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Un ente locale ha partecipato all’avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il progetto presentato è stato classificato come ammesso ma non finanziabile per difetto di risorse. Il Comune ha quindi impugnato il decreto dirigenziale che ha approvato la graduatoria definitiva, unitamente agli atti presupposti.

Il ricorrente ha dedotto che, prima dell’approvazione della graduatoria, era stato sottoscritto un verbale di intesa con la Regione: l’ente si era impegnato a rimodulare il progetto entro un importo ridotto, mentre l’amministrazione si era impegnata a emettere il decreto di finanziamento e a sottoscrivere la convenzione. La Regione non ha dato seguito a tale impegno. Da qui i motivi di illogicità manifesta, violazione dell’art. 11 l. n. 241 del 1990, carenza dei requisiti dell’autotutela e violazione del diritto di partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. La lesione lamentata si è cristallizzata solo con la graduatoria definitiva; l’approvazione di una graduatoria espressamente provvisoria, destinata a modifiche a seguito delle istanze di riesame, costituisce un momento endoprocedimentale privo di attitudine lesiva autonoma.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la vicenda alla luce dell’autovincolo assunto dall’amministrazione con l’avviso pubblico, che all’art. 12 disciplina l’istruttoria delle domande e i criteri di valutazione. Rispetto a tale procedimento, la stipula del verbale di intesa rappresenta un’anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare.

Richiamando i precedenti cautelari dello stesso Tribunale, il Collegio ha affermato che la graduatoria definitiva è il provvedimento finale di ogni procedura ad evidenza pubblica. Il verbale non può determinare a monte alcun vincolo o interferenza, poiché ciò comprimerebbe illegittimamente gli apprezzamenti discrezionali della commissione e violerebbe la lex specialis e il principio di imparzialità.

Il richiamo all’art. 11 l. n. 241 del 1990 è stato giudicato non conferente: l’intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990, perché il finanziamento può essere concesso solo all’esito della procedura selettiva. Quanto agli ulteriori motivi, il Tribunale ha escluso che l’atto impugnato integri esercizio del potere di autotutela o richieda la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi del momento terminale della selezione.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *