Improcedibilità per accordo transattivo su eolico interferente (TAR Puglia n. 982 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza d’interesse idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., la circostanza che le parti private abbiano stipulato un accordo transattivo con cui la controinteressata si impegni a rinunciare all’installazione delle opere che determinavano l’interferenza con la proprietà del ricorrente. La composizione stragiudiziale della lite, intervenuta in tempi ravvicinati rispetto alla proposizione del ricorso, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti principali, atteso il loro contegno collaborativo in ossequio al principio di economia processuale. L’interveniente ad adiuvandum, ove carente di autonoma posizione processuale o titolare di una tutela già azionata in via principale, non può vantare alcuna pretesa alla condanna alle spese della controparte, dovendo la sua posizione subire le conseguenze della qualificazione dell’intervento come adesivo-dipendente.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava gli atti autorizzativi concessi per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico composto da tredici aerogeneratori nei Comuni di Orta Nova e Cerignola, censurando la realizzazione dell’aerogeneratore WTG 12 e delle opere di connessione ritenute interferenti con la propria proprietà. Nel corso del giudizio, la ricorrente stipulava con le società controinteressate un accordo transattivo in forza del quale queste ultime rinunciavano all’installazione dell’aerogeneratore contestato sulle aree interferenti. Con memoria del 7 aprile 2026, la ricorrente chiedeva pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; la controinteressata costituita aderiva formalmente all’istanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti private avesse determinato il venir meno delle ragioni di interferenza tecnica e ambientale oggetto di censura, con conseguente sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso. La dichiarazione di improcedibilità è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in conformità alla richiesta congiunta delle parti principali.

Quanto al regolamento delle spese, la Corte ha valorizzato la rapidità degli sviluppi processuali e la brevità del contenzioso, evidenziando come le parti private, addivenendo a una composizione stragiudiziale in tempi ravvicinati, abbiano evitato il prolungarsi del giudizio. Tale contegno collaborativo, unitamente alla limitata attività difensiva svolta dalla difesa pubblica, ha indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Con specifico riferimento alla posizione dell’interveniente ad adiuvandum, la quale aveva insistito per la condanna alle spese della società controinteressata, il Collegio ne ha evidenziato i forti indici di inammissibilità ove qualificato come intervento litisconsortile-autonomo, risultando tardivo rispetto ai termini di decadenza per l’impugnazione e comunque privo di utilità processuale attesa la già azionata tutela in via principale con ricorso pendente dinanzi alla stessa Sezione. In alternativa, qualificato l’intervento come adesivo-dipendente, il Collegio ha rilevato l’assenza di un’autonoma posizione processuale in capo alla società, con ogni conseguenza sulla subordinazione anche in ordine al regolamento delle spese di lite. La posizione dell’interveniente resta pertanto assorbita nella compensazione integrale disposta per le parti principali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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