Difetto di istruttoria nella determinazione delle tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale (TAR Lazio n. 10670 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale di determinazione delle tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale, adottato ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione, pur in presenza di un parere obbligatorio di Agenas favorevole ma con riserve sull’impianto metodologico, non motiva adeguatamente le ragioni per cui ritiene di discostarsene. Il vizio sussiste altresì quando la selezione delle strutture campione non è rappresentativa della realtà di mercato e quando il confronto con i tariffari regionali avviene acriticamente, senza verificare se questi derivino da oggettive rilevazioni dei costi. La determinazione tariffaria richiede dati aggiornati e una valutazione critica di tutti gli elementi rilevanti ai sensi dei commi 5 e 6 della citata disposizione.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella diagnostica per immagini, nella polispecialistica e nella riabilitazione, eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il SSN. Con il D.M. del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U.R.I. del 27 dicembre 2024, il Ministero della Salute ha approvato le nuove tariffe per tali prestazioni, in sostituzione di quelle adottate con il precedente decreto del 23 giugno 2023. La società ha impugnato il decreto e i relativi allegati, lamentando vizi di istruttoria e di motivazione nel procedimento di determinazione delle tariffe.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale definisce il giudizio con motivazione sintetica ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando le plurime sentenze con cui la medesima sezione ha già accolto ricorsi analoghi, con particolare riferimento alla decisione n. 16399/2025.
Il ricorso risulta fondato, in primo luogo, laddove si deduce che l’attività della Commissione Tariffe non sarebbe conforme alle indicazioni metodologiche di Agenas. L’agenzia, pur esprimendo parere favorevole, ha formulato rilevanti osservazioni critiche sulla costruzione e sulla rilevazione del costo delle prestazioni. L’amministrazione, vertendo su osservazioni di un organo tecnico, avrebbe dovuto quantomeno affrontare tali criticità, potendosi discostare dai pareri solo con rigorosa motivazione e previa adeguata istruttoria.
La valutazione dei costi dei fattori della produzione avrebbe poi dovuto essere effettuata su dati aggiornati, secondo la lettera e la ratio dei commi 5 e 6 dell’art. 8-sexies. Sotto altro profilo, la selezione delle strutture campione appare limitata e non rappresentativa della realtà di mercato, senza che sia dato conoscere i criteri di individuazione delle strutture né il procedimento di raccolta dei dati di costo unitario per prestazione.
Il Tribunale ritiene infine comprovato il difetto di istruttoria anche nella parte in cui la Commissione, adottando il criterio del confronto con i tariffari regionali, si è limitata ad acquisirne i dati senza valutarne criticamente la metodologia di redazione, senza cioè verificare se fossero frutto di politiche tariffarie o di una concreta analisi dei costi.
L’accoglimento del ricorso è disposto sotto l’assorbente profilo del difetto di idonea istruttoria e comporta l’annullamento del DM 2024 nella parte di interesse della ricorrente, con efficacia differita di 365 giorni per consentire all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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