Sospensione dell’interdittiva antimafia in attesa del controllo giudiziario (TAR Puglia n. 262 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia e dei consequenziali provvedimenti di revoca può essere accolta nelle more dell’instaurando giudizio di ammissione al controllo giudiziario dell’impresa ex art. 34, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, allorché il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla prevenzione e quello privato alla continuità aziendale imponga di preservare il valore dell’impresa medesima. L’espressione “famiglia mafiosa” contenuta in una memoria difensiva non è espungibile, dovendo essere ricondotta al significato proprio di una fattispecie di pericolo prevista dalla legislazione di settore. La sospensione ha carattere interinale ed è funzionale alla definizione del procedimento di controllo giudiziario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia il 13 aprile 2026, nonché i provvedimenti consequenziali di revoca delle concessioni demaniali marittime e della SCIA per attività commerciali, chiedendone la sospensione cautelare. Con successivi motivi aggiunti, depositati l’8 giugno 2026, venivano impugnati anche gli atti istruttori confluiti nel procedimento interdittivo, senza che a tale domanda si accompagnasse istanza cautelare.
Nel corso dell’odierna camera di consiglio, la difesa della ricorrente preannunciava la presentazione dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario dell’impresa ai sensi dell’articolo 34, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, così come invocata dalla parte ricorrente, proprio nelle more dell’instaurando giudizio di ammissione al controllo giudiziario. La decisione si fonda sul bilanciamento tra i contrapposti interessi, con particolare riguardo alla preservazione del valore d’impresa, che rischierebbe di essere irrimediabilmente compromesso dall’esecuzione immediata dei provvedimenti revocatori.
Quanto all’istanza di espunzione della locuzione “famiglia mafiosa”, contenuta nella memoria depositata dall’Avvocatura distrettuale, il Collegio l’ha disattesa, osservando che l’espressione, pur nella sua accezione negativa, va ricondotta al significato proprio di una fattispecie di pericolo prevista dalla legislazione di settore. L’accoglimento della domanda cautelare determina la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva e degli atti impugnati, con fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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